AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300513/2023 |
| Esito | FISSA UDIENZA PUBBLICA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'azienda agricola a conduzione familiare, l'azienda Micheli, riceve nel 2021 una cartella di pagamento emessa da AGEA per un importo complessivo di circa 2.338.151 euro, relativa a prelievi sui conferimenti di latte effettuati nel corso di nove distinte annate lattiere comprese tra il 1995 e il 2009. Parallelamente le viene notificata un'ulteriore intimazione di pagamento per l'importo di 556.353 euro specificamente riferita all'annata 2007/2008. L'azienda ricorrente contesta il calcolo di tali prelievi e chiede al TAR l'annullamento delle cartelle impugnate, contestando altresì un'iscrizione ipotecaria precedentemente annotata sul suo patrimonio in relazione all'annata 2004/2005. Alla base della controversia vi è il dubbio che i calcoli effettuati da AGEA non avessero tenuto conto delle complessive trattenute già operate sull'azienda nel corso degli anni, e che diversi debiti fossero ormai estinti per intervenuta prescrizione. Si tratta quindi di una questione complessa di rendicontazione storica che necessita di un accurato riesame della documentazione amministrativa originaria relativa a ciascuna annata lattiera interessata.
Il quadro normativo
I prelievi su latte e prodotti lattieri rappresentano uno strumento classico della Politica Agricola Comune europee, disciplinati da regolamenti comunitari e recepiti nella normativa nazionale italiana attraverso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, cui compete la riscossione e la determinazione dell'importo dovuto dai produttori. Il sistema prevede che i prelievi vengono calcolati sulla base del volume di latte conferito e applicati in relazione all'annata lattiera di riferimento, con la possibilità per l'azienda di esercitare deduzioni e compensazioni rispetto a trattenute e versamenti precedentemente effettuati. La riscossione di tali importi è gestita dalla stessa AGEA e può essere affidata successivamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione, come nel caso di specie. Sul piano temporale risulta rilevante l'istituto della prescrizione dei debiti tributari e para-tributari, che estingue l'obbligazione dell'azienda decorso un determinato termine dalla scadenza originaria.
La questione giuridica
Il nodo giuridico attorno a cui ruota l'intera controversia concerne l'esattezza del calcolo dei prelievi lattieri dovuti dalla ricorrente e se tali prelievi siano stati legittimamente determinati da AGEA tenendo in considerazione tutte le deduzioni e compensazioni a cui l'azienda aveva diritto. In particolare assume rilevanza il tema della prescrizione del debito, vale a dire se determinate annate lattiere fossero già interessate da un decorso temporale tale da estinguere definitivamente l'obbligazione pecuniaria dell'azienda nei confronti dell'amministrazione. Un ulteriore elemento controverso riguardava se le trattenute già effettuate in precedenza sulle erogazioni ad altre aziende o su altri importi dovuti fossero state correttamente contabilizzate nella determinazione del dovuto complessivo. La sentenza doveva inoltre affrontare la questione della corretta sede di giurisdizione per la rivendicazione concernente l'iscrizione ipotecaria, essendo necessario discriminare tra aspetti tributari-amministrativi e aspetti civilistici del contenzioso.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente ad una parte delle annate lattiere impugnate, specificamente per le annate 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2003/2004 e 2005/2006, ordinando che sia effettuato un ricalcolo del dovuto secondo le modalità specificate nella sentenza medesima. Per le altre annate invece il ricorso è stato respinto, con l'implicito riconoscimento della legittimità della pretesa di AGEA. Il collegio ha inoltre accertato che riguardo all'iscrizione ipotecaria relativa all'annata 2004/2005, il debito risulterebbe estinto per prescrizione, ma ha dichiarato parzialmente inammissibile la domanda di cancellazione sul piano amministrativo, rinviando la ricorrente al giudice ordinario competente in materia di diritti reali e ipotecari. Per le annate in cui ha accolto il ricorso, il TAR ha disposto incombenti istruttori specifici nei confronti dell'amministrazione, affinché provvedesse a un accurato controllo della documentazione contabile relativa a ciascuna annata, verificando le trattenute e applicando correttamente i principi di compensazione.
La decisione
Il TAR ha annullato parzialmente la cartella di pagamento impugnata, limitatamente alle sole cinque annate lacttiiere per le quali ha riconosciuto elementi di illegittimità nel calcolo effettuato, ordinando a AGEA di ricalcolare il dovuto secondo i criteri indicati nella sentenza. Ha dichiarato invece inammissibile la domanda relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di giurisdizione amministrativa, indicando al ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario competente per la materia ipotecaria. Ha infine rinviato la causa a pubblica udienza per il 5 dicembre 2023 al fine di proseguire la trattazione del merito del giudizio, permettendo all'amministrazione di eseguire i ricalcoli ordinati e alle parti di dedurre le proprie osservazioni sugli esiti di tali verifiche. Il rinvio consente quindi un approfondimento istruttorio e una migliore definizione del contenzioso sulla base di dati concreti e verificati.
Massima
Nei procedimenti di riscossione di prelievi agricoli comunitari, l'amministrazione ha l'obbligo di provare il corretto calcolo del dovuto tenendo conto di tutte le trattenute e compensazioni operate nei confronti dell'azienda, e qualora il calcolo risulti incompleto o difettoso, il giudice amministrativo può ordinare il ricalcolo secondo i principi di trasparenza e correttezza della funzione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, a) della cartella di pagamento n. 019 2021 00101608 88 000 dell'importo di €uro 2.338.151,20 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per le campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata in data successiva al 19.09.2021; b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/004608 reso esecutivo in data 23.06.2021; c) della intimazione di pagamento n. 019 2021 900003223 91/000 dell’importo di €uro 556.353,83 notificata a mezzo raccomandata in data successiva al 19.09.2021 con riferimento all’annata lattiera 2007/2008; d) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento, e in ogni caso, per l’accertamento dell’esatto ammontare, tenuto conto delle complessive trattenute effettuate, nonché dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009 di cui agli atti impugnati nonché per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria notificata in data 7.01.2009 relativa all’annata lattiera 2004/2005 il cui debito è in ogni caso estinto per intervenuta prescrizione. sul ricorso numero di registro generale 916 del 2021, proposto da azienda agricola Vincenzo Annunzio Micheli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; Visto l’articolo 36, comma 2, Cod. proc. amm.; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: a) dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione quanto alla domanda di cancellazione dell’ipoteca, indicando come Giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale la causa potrà in parte qua essere riassunta nei termini di cui all’articolo 11 Cod. proc. amm.; b) accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento impugnata e con riferimento alle sole annate lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001, 2003/2004 e 2005/2006, ordinando il ricalcolo del dovuto, come specificato in motivazione; c) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione nei termini ivi parimenti indicati; d) rinvia la causa l’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 per la prosecuzione della trattazione del merito del giudizio; d) rinvia al definitivo la ripartizione tra le parti delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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