AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300050/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'azienda agricola, Vanoli Valerio e Francesco, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sede di Bergamo due cartelle di pagamento relative a prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione per le campagne agricole degli anni 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006 e 2008-2009. La prima cartella, notificata successivamente al 26 novembre 2021, importava 394.084,87 euro per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2004-2005. La seconda intimazione di pagamento, notificata il 3 dicembre 2021, richiedeva 152.687,56 euro per le campagne 2005-2006 e 2008-2009. L'azienda agricola ha impugnato entrambi gli atti presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia, sostenendo l'illegittimità delle pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'esercizio del potere amministrativo di riscossione coattiva delle entrate tributarie da parte dello Stato attraverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ente strumentale della Riscossione e dei rimborsi erariali. La materia è disciplinata dal decreto legislativo 546/1992 che regola il processo tributario amministrativo, nonché dalle norme del codice civile e della legge di diritto amministrativo riguardanti i termini di decadenza, i vizi di forma degli atti amministrativi e i presupposti della riscossione coattiva. In particolare, le cartelle di pagamento devono contenere elementi identificativi e formali specifici, deve essere rispettata la tempestività della notificazione secondo i termini fissati dalla legge e la pretesa deve radicarsi su presupposti giuridici legittimi e corretti da un punto di vista sostanziale.
La questione giuridica
Il TAR doveva valutare se le cartelle di pagamento emesse per le campagne citate fossero affette da vizi di legittimità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, e se ricorressero i presupposti per l'annullamento totale o parziale degli atti impugnati. In particolare, era necessario verificare se fossero stati violati i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo e la notificazione, se le cartelle contenessero i dati e i calcoli corretti, e se le pretese tributarie si fondassero su corrette valutazioni amministrative relative alle campagne agricole in questione. La questione risultava complessa poiché riguardava campagne molto distanti nel tempo, con potenziali problemi relativi alla permanenza della configurazione del debito e alla validità temporale dei procedimenti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato la documentazione allegata al ricorso e ha riscontrato che, mentre per la maggior parte delle campagne impugnate le cartelle di pagamento risultavano formalmente corrette e tempestivamente notificate, per le campagne 2004-2005 e 2005-2006 sussistevano violazioni dei presupposti legittimatori della riscossione coattiva. Il TAR ha ritenuto che per queste due campagne ricorressero elementi di illegittimità che avrebbero dovuto determinare l'annullamento, mentre per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2008-2009 le cartelle risultavano legittime, pur eventualmente con profili di cui il TAR non ha ritenuto di dare corso attraverso l'accoglimento dei motivi ricorsori. La decisione di accoglimento parziale rispecchia una valutazione differenziata della posizione amministrativa e tributaria relativa ai diversi periodi agricoli.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto parzialmente il ricorso annullando le cartelle relative alle campagne 2004-2005 e 2005-2006, mentre ha respinto il ricorso per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2008-2009. Il TAR ha stabilito la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo che ognuna sopportasse i propri costi in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso. Ha inoltre posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ritenendo che tale onere dovesse gravare su questa amministrazione in virtù del suo ruolo nel procedimento. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di dare immediata esecuzione ai provvedimenti annullativi.
Massima
Le cartelle di pagamento emesse da riscossioni eraria per prelievi tributari supplementi sono annullabili ove affette da violazione dei presupposti legittimatori della riscossione coattiva, pur sussistendo nel complesso la validità sostanziale delle pretese tributarie per altri periodi o campagne.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 019 2021 00101636 23/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata a mezzo raccomandata in data successiva al 26 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 394.084,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001, 2004-2005; - del presupposto ruolo ordinario; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017248 73/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata a mezzo raccomandata il 3 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 152.687,56 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006 e 2008-2009; sul ricorso numero di registro generale 978 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA VANOLI VALERIO E FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione, relativamente alle campagne 2004-2005 e 2005-2006; (b) respinge il ricorso relativamente alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2008-2009; (c) compensa le spese di giudizio; (d) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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