Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300050/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 019 2021 00101636 23/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata a mezzo raccomandata in data successiva al 26 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 394.084,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001, 2004-2005; - del presupposto ruolo ordinario; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017248 73/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata a mezzo raccomandata il 3 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 152.687,56 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006 e 2008-2009; sul ricorso numero di registro generale 978 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA VANOLI VALERIO E FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione, relativamente alle campagne 2004-2005 e 2005-2006; (b) respinge il ricorso relativamente alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 2000-2001 e 2008-2009; (c) compensa le spese di giudizio; (d) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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