AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300492/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Cecchinato Giuseppe e Giovanni ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per impugnare un'intimazione di pagamento emessa il 14 ottobre 2021 dalla sede di Cremona, con la quale le è stato richiesto il versamento della somma di 698.570,91 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna 2006-2007. La società ricorrente ha impugnato contemporaneamente anche gli atti di pignoramento presso terzi notificati il 23 novembre 2021, mediante i quali l'Agenzia di Riscossione procedeva al recupero coattivo della somma. La controversia riguarda una questione di riscossione di somme relative a versamenti o prelievi nel settore agricolo, gestiti dal sistema amministrativo dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e della relativa Agenzia di Recupero Erariale (ADER). Il ricorso è stato proposto per contestare la legittimità procedimentale e sostanziale dell'intimazione e dei conseguenti atti esecutivi adottati nei confronti della società.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina dei prelievi supplementari e della riscossione agevolata delle somme dovute nel settore dei finanziamenti agricoli europei e delle relative erogazioni gestite dalle agenzie pubbliche competenti in materia. La riscossione coattiva di tali somme è disciplinata dal decreto legislativo n. 154 del 1989 e dalle relative normative che regolano l'azione amministrativa delle agenzie erariali. Sono inoltre applicabili i principi generali del diritto amministrativo relativi alla legittimità procedimentale degli atti amministrativi, al diritto di difesa, alla motivazione e alla correttezza dell'azione amministrativa. La disciplina dei versamenti agricoli e dei relativi prelievi supplementari è soggetta a controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità dell'azione amministrativa alle norme di legge e ai principi del giusto procedimento.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata alla società ricorrente per un prelievo supplementare risalente a oltre un decennio prima rispetto alla data di notifica della stessa. La questione giuridica rilevante attiene alla corretta applicazione della normativa in materia di termini e di prescrizione per la riscossione di tali somme, nonché alla eventuale carenza di motivazione o di fondamento fattuale dell'intimazione. È inoltre controverso se l'amministrazione abbia correttamente proceduto al calcolo dell'importo dovuto, inclusi interessi e oneri di riscossione, ovvero se il quantum rivendicato risulti eccedente o comunque inidoneo rispetto ai debiti realmente accertati. La questione della corretta qualificazione giuridica del prelievo supplementare e della sua effettiva dovibilità costituisce elemento centrale della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società agricola, accertando che sussistevano elementi di illegittimità negli atti impugnati. L'accoglimento parziale indica che il Tribunale ha riconosciuto il fondamento di almeno parte delle censure mosse dalla ricorrente, senza tuttavia accoglierle integralmente. Verosimilmente il giudice ha riscontrato carenze procedimentali o difetti di motivazione nell'intimazione di pagamento, oppure ha ritenuto parzialmente illegittimo il calcolo dell'importo dovuto o l'applicazione di specifhe voci di costo come gli oneri di riscossione. La decisione di compensare le spese di giudizio tra le parti indica che il giudice ha considerato entrambe le parti come parzialmente vittoriose e parzialmente soccombenti, elemento coerente con un accoglimento parziale del ricorso. L'imposizione del contributo unificato a carico dell'AGEA rappresenta una valutazione sfavorevole nei confronti dell'amministrazione convenuta, riconoscendo comunque una prevalenza della posizione della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso della Società Agricola Cecchinato, pronunciando l'annullamento della intimazione di pagamento n. 035 2021 90000658 08/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché degli atti di pignoramento presso terzi, nella misura e nei termini precisati nella motivazione della sentenza non riportata nel presente testo. La sentenza ordina la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, mentre il contributo unificato è posto a carico dell'AGEA, significando che la società ricorrente non è tenuta al pagamento del medesimo. La sentenza è definitiva e ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'intimazione di pagamento per prelievi supplementari nel settore agricolo è soggetta a controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo, il quale verifica la corretta motivazione e il fondamento fattuale della richiesta, annullando gli atti viziati da illegittimità procedimentale o sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000658 08/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona in data 14 ottobre 2021, notificata in data successiva attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 698.570,91 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2006-2007; - degli atti di pignoramento presso terzi n. 35/2021/525 e n. 35/2021/526 di data 23 novembre 2021; sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA CECCHINATO GIUSEPPE E GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
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