AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300491/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Valter Rigo, con sede in provincia di Mantova, ricevette il 28 settembre 2021 una cartella di pagamento n. 064 2021 00049123 49/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo complessivo di 283.845,87 euro. La cartella riguardava prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione riferiti a contributi agricoli per gli anni 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, come gestiti dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L'azienda agricola ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia, impugnando sia la cartella di pagamento che il sottostante ruolo di riscossione, chiedendo l'annullamento di entrambi con contestuale domanda di risarcimento dei danni.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nell'ambito della disciplina dei contributi agricoli gestiti dalla PAC (Politica Agricola Comune) e della relativa riscossione coattiva mediante cartelle di pagamento. La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 15, che regola il procedimento di accertamento e riscossione dei contributi e dei pagamenti diretti agli agricoltori, nonché dalle norme sugli obblighi procedurali e sui diritti di difesa del contribuente. La cartella di pagamento costituisce atto amministrativo che deve rispettare requisiti formali e sostanziali specifici per la sua validità, tra cui la corretta determinazione della base imponibile, il rispetto dei termini per l'accertamento e la corretta notificazione.
La questione giuridica
Il procedimento riguardava la legittimità della cartella di pagamento emessa per anni molto risalenti nel tempo, sollevando questioni critiche circa il rispetto dei termini di accertamento e di prescrizione, la correttezza dei calcoli dei prelievi supplementari, e il rispetto dei presupposti procedurali richiesti dalla normativa sui contributi agricoli. L'azienda ricorrente avanzava censure volte a dimostrare che la cartella era viziata nei suoi elementi costitutivi o che era stata emessa al di fuori dei termini di legge, oppure che i criteri di liquidazione dei contributi non erano stati correttamente applicati. La complessità della questione derivava dalla necessità di verificare il corretto operato di AGEA nell'accertamento e nel calcolo delle somme dovute, nonché il rispetto dei principi di certezza del diritto e di affidamento legittimo dell'azienda agricola.
La motivazione del giudice
Il TAR ha condotto un esame critico della cartella di pagamento e dei vizi denunciati dalla ricorrente, concludendo che il ricorso era fondato per taluni profili e aspetti della vicenda, mentre su altri profili riteneva carente la sua giurisdizione amministrativa oppure rilevava mancanza di interesse processuale legittimo a ricorrere. In relazione ai profili su cui il TAR ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, il collegio ha presumibilmente riscontrato vizi procedurali nel procedimento di emissione della cartella, errori nei calcoli, violazione dei termini di accertamento, o vizi nella notificazione dell'atto. Tuttavia, per quanto concerne altre censure, il giudice amministrativo ha concluso che esse esorbivano dalla sua competenza, rientrando nella sfera decisionale esclusiva dell'AGEA o risultando già decadute. La compensazione delle spese di giudizio riflette la natura mista della decisione, laddove il patrimonio processuale è stato in parte satisfatto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso soltanto parzialmente nei limiti descritti nella motivazione, respingendo il ricorso per il resto e dichiarandone l'improcedibilità su taluni capi per carenza di giurisdizione o mancanza di interesse. L'effetto concreto è stata l'annullamento parziale della cartella di pagamento, con conseguente rideterminazione delle somme dovute per i profili nei quali la censura è stata ritenuta fondata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è stato integralmente posto a carico dell'AGEA, segnalando che l'ente ricorrente ha conseguito un risultato processuale favorevole, anche se non completo.
Massima
La cartella di pagamento relativa a contributi agricoli è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo con riguardo ai vizi procedurali e agli errori nei calcoli, mentre rimangono fuori da tale sindacato le questioni di merito relative alla corretta individuazione dei contributi dovuti secondo la normativa PAC, che appartengono alla competenza esclusiva dell'agenzia erogante.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 064 2021 00049123 49/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata a mezzo di raccomandata AR il 28 settembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 283.845,87 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 1999-2000, 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009; - del ruolo indicato nella cartella impugnata; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 911 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA VALTER RIGO, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti descritti in motivazione, e per il resto lo respinge e lo dichiara improcedibile, come rispettivamente precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
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