AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300490/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Pavesi Fabrizio ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro una serie di atti esecutivi emessi dalle autorità preposte alla riscossione dei tributi agricoli. In particolare, il ricorrente ha impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sede di Cremona, rispettivamente del 14 ottobre 2021, con le quali era stato richiesto il pagamento di somme rilevanti per le campagne 2003-2004 e 2004-2005 a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione. A queste intimazioni hanno seguito atti di esecuzione coattiva: un atto di pignoramento presso terzi del 24 novembre 2021 e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 22 novembre 2021. Le somme complessivamente rivendicate ammontavano a oltre 579.000 euro, rappresentando un carico economico significativo per l'azienda agricola ricorrente. La controversia rientra nella materia della riscossione coattiva dei contributi agricoli e delle relative sanzioni.
Il quadro normativo
La controversia concerne l'esercizio del potere di riscossione coattiva in materia agricola, dove operano soggetti come AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ADER, enti pubblici che gestiscono i contributi e i prelievi nel settore agricolo secondo la normativa comunitaria e nazionale. La Agenzia delle Entrate - Riscossione esercita il potere di riscossione forzata mediante intimazioni di pagamento e, in caso di inadempienza, mediante pignoramento presso terzi e iscrizione di ipoteche su beni del debitore, secondo i procedimenti dettati dal Codice di Procedura Civile e da specifiche disposizioni tributarie. I prelievi supplementari costituiscono forme di accertamento delle maggiori somme dovute successivamente a verifiche, rettifiche amministrative o riscontri di irregolarità. Il ricorrente poteva contestare l'illegittimità degli atti sulla base di vizi procedurali, mancanza di motivazione, violazione dei diritti procedimentali o errori nel calcolo dell'importo dovuto.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia riguardava se le intimazioni di pagamento e gli atti esecutivi ad esse conseguenti fossero legittimi dal punto di vista amministrativo e procedurale. Il ricorrente ha sollevato eccezioni avverso questi atti, probabilmente contestandone la legittimità sotto uno o più profili: la correttezza procedurale nell'emissione, l'adeguata motivazione, il rispetto dei termini di decadenza, oppure l'esattezza sostanziale dei prelievi dichiarati supplementari. La sentenza doveva verificare se l'amministrazione finanziaria avesse operato in modo conforme ai principi di legalità, trasparenza e correttezza procedimentale, e se avesse rispettato i diritti del contribuente agricolo nella fase di accertamento e nella fase esecutiva.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esamato gli atti impugnati e le relative eccezioni sollevate dalla ricorrente, valutando la legittimità degli atti secondo il sindacato di legalità proprio della giustizia amministrativa. La sentenza, pur non illustrando nel testo disponibile i dettagli della motivazione, ha deciso di accogliere la posizione dell'amministrazione, ritenendo fondate le ragioni per cui le intimazioni di pagamento e gli atti esecutivi dovevano considerarsi legittimi. Il giudice ha quindi respinto le censure sollevate dall'azienda agricola, concludendo che gli atti impugnati non contenevano vizi procedurali o sostanziali tali da determinarne l'annullamento. La compensazione delle spese di giudizio indica che il collegio non ha ritenuto la causa priva di fondamento per la ricorrente, mantenendo un certo equilibrio nella distribuzione dei costi processuali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente pronunciato il respingimento del ricorso presentato dall'Azienda Agricola Pavesi Fabrizio. Ciò significa che tutte le intimazioni di pagamento e gli atti esecutivi rimangono vigenti ed efficaci, e l'azienda agricola rimane obbligata al pagamento delle somme rivendicate. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti implica che ciascuna sorregga i propri oneri processuali, senza condanna del ricorrente al pagamento dei costi della controparte. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, completando così il procedimento in primo grado.
Massima
La riscossione coattiva di prelievi supplementari operata dall'Agenzia delle Entrate risulta legittima quando emerga la fondatezza dell'accertamento sottostante e sia stata rispettata la corretta procedura amministrativa, restando al contribuente la possibilità di contestazione solo su basi di legalità formale e sostanziale effettivamente provate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 035 2021 90000642 85/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 349.254,93 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2004-2005; - dell'intimazione di pagamento n. 035 2021 90000628 71/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 230.125,38 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2003-2004; - dell'atto di pignoramento presso terzi n. 35/2021/545 del 24 novembre 2021; - della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2021/481 del 22 novembre 2021; sul ricorso numero di registro generale 842 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA PAVESI FABRIZIO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
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