AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300489/2023 |
| Esito | FISSA UDIENZA PUBBLICA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente ricorso è stato promosso da un soggetto (presumibilmente un agricoltore o una società agricola) contro un'intimazione di pagamento riguardante le quote latte nel settore lattiero-caseario. Le quote latte costituivano un sistema di regolamentazione della produzione di latte in Europa, finalizzato al controllo dell'offerta e alla stabilizzazione dei prezzi nel mercato. L'intimazione di pagamento impugnata rappresenta un atto di richiesta di somme derivante da presunte violazioni degli obblighi normati dal regime delle quote latte, quali il superamento della quota individuale assegnata o il mancato versamento dei contributi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Il ricorrente ha presentato memoria ricorsuale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, contestando la legittimità di tale intimazione e rivendicando la violazione dei propri diritti in materia di conduzioni agricole e gestione delle produzioni.
Il quadro normativo
La disciplina delle quote latte deriva da una complessa stratificazione di norme comunitarie, nazionali e amministrative, a partire dal Regolamento CEE numero 856 del 1984 e successivi aggiornamenti, che istituivano il regime di contingentamento della produzione lattiera come strumento di politica agricola comune. A livello nazionale, la materia è regolata da decreti legislativi e da norme amministrative emanate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dal Ministero delle Politiche Agricole, che traducono gli obblighi comunitari in prescrizioni cogenti per i produttori. L'intimazione di pagamento, quale atto amministrativo impositivo, deve rispondere ai principi di correttezza procedurale, trasparenza decisionale e proporzionevolezza, dovendo basarsi su presupposti di fatto verificabili e su una corretta applicazione della normativa vigente. La legittimazione del ricorso amministrativo costituisce uno strumento essenziale per garantire la sindacabilità di tali atti di fronte al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il conflitto giuridico sotteso al ricorso investe la legittimità dell'intimazione di pagamento in relazione ai presupposti di fatto su cui essa si fonda e alla corretta applicazione della normativa sulle quote latte. La controversia mette in gioco, da un lato, il potere amministrativo dell'ente gestore di pretendere il pagamento di somme derivanti da violazioni commesse dai produttori e, dall'altro, il diritto del ricorrente a una corretta procedura amministrativa, a ricevere motivazioni esaustive della pretesa e a contrastare eventuali errori di fatto o di diritto nell'accertamento della violazione. Nel settore agricolo, ove la marginalità economica dei conduttori è frequente, la corretta qualificazione degli obblighi e il loro corretto accertamento assumono rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, che tutela il diritto di proprietà entro i limiti della legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nella persona del collegio giudicante della sezione seconda, ha proceduto a una valutazione preliminare della ricevibilità e dell'ammissibilità del ricorso, accertando la sussistenza dei requisiti procedurali e la rilevanza della questione sottoposta. Nel fissare l'udienza pubblica, il giudice amministrativo ha implicitamente accolto la prospettazione secondo cui la controversia merita approfondimento nel merito e che il ricorrente ha fornito elementi idonei a sollevare dubbi sulla legittimità dell'intimazione contestata. Questo esito rivela la valutazione positiva del collegio circa l'existence di profili controversi sostanziali, non meramente processuali, che richiedono una trattazione in contesto dialettico con la controparte. La fissazione dell'udienza rappresenta dunque un momento intermedio che consente il prosieguo della lite verso una decisione nel merito, senza pregiudizio per le determinazioni ulteriori del giudice.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica presso la propria sede, convocando le parti a dibattimento per la discussione della controversia. Tale provvedimento non definisce anticipatamente il merito della causa, ma configura il proseguimento del giudizio secondo le regole ordinarie della procedura amministrativa, consentendo alle parti di presentare istanze, documenti e controreplica alle argomentazioni avversarie. Con questa ordinanza, il giudice amministrativo rimette la decisione della controversia al momento della discussione nel dibattimento pubblico, nel quale il collegio vaglierà complessivamente legittimità e fondatezza dell'intimazione di pagamento alla luce delle normative applicabili.
Massima
L'intimazione di pagamento emanata dall'amministrazione in materia di quote latte è impugnabile davanti al giudice amministrativo qualora il ricorrente faccia valere profili di illegittimità sul presupposto di fatto o sulla corretta applicazione della normativa agricola vigente, con conseguente diritto di accesso al giudizio nel merito mediante discussione pubblica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, - della cartella di pagamento n. 06420210004911036000 intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la Provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it il 21.09.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €uro 96.996,05 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”; - dell’intimazione di pagamento del 14.10.2021 n. 06420219000153470000 intestata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione competente per la Provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente il 29 ottobre 2021a mezzo casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €uro 15.034,56 per “prelievi latte”, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” attraverso la quale è stata riattivata la cartella di pagamento 06420090008398756000 inviata il 6.05.2009, intimazione nella quale si intimano prelievi anche richiesti con la cartella sopra descritta e qui impugnata; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella e nella intimazione impugnate, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 905 del 2021, proposto da Giroli Giovanni Battista, rappresentato e difeso dall’avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Visto l’articolo 36, comma 2, Cod. proc. amm.; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce: a) accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento impugnata e con riferimento alle sole annate 1996/1997 e 1999/2000, ordinando il ricalcolo del dovuto, come specificato in motivazione; b) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione nei termini ivi parimenti indicati; c) rinvia la causa l’udienza di merito del 19 dicembre 2023 per la prosecuzione della trattazione del merito del giudizio; d) rinvia al definitivo la ripartizione tra le parti delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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