AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300488/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Galli Costantino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), opponendosi all'intimazione di pagamento di somme rilevanti relative a prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione per le campagne agricole 2000-2001, 2003-2004 e 2005-2006. Accanto a ciò, la ricorrente contestava anche un atto di pignoramento presso terzi e un'iscrizione ipotecaria. La controversia nasce da una situazione amministrativa complessa, ove l'azienda ricorrente riteneva che le procedure di riscossione intraprese dall'Agenzia fossero difettose per ragioni procedurali e, soprattutto, per l'intervenuta prescrizione di taluni debiti. La questione sottesa è quella della legittimità di iniziative esecutive promosse nei confronti di obbligazioni tributarie il cui diritto allo spontaneo adempimento si era già estinto nel tempo.
Il quadro normativo
La materia della riscossione dei crediti tributari è regolata dal decreto legislativo in materia di riscossione, che fissa termini di prescrizione specifici per i crediti tributari, nonché procedure rigorose per l'intimazione del pagamento, il pignoramento e l'iscrizione di ipoteche. La prescrizione del debito tributario opera secondo tempistiche predeterminate dalla legge, oltre le quali l'amministrazione non può più agire coattivamente per la riscossione. Le procedure di notificazione, il rispetto dei termini perentori e la corretta comunicazione degli atti costituiscono presupposti essenziali della legittimità amministrativa, essendo garantiti dal diritto della difesa e dalla certezza del diritto. La Corte costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno costantemente ribadito che l'amministrazione finanziaria non è esentata dal rispetto dei termini di prescrizione e prescrivibilità, neppure quando agisce nella sua qualità di creditore dello Stato.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo è stato chiamato a risolvere il problema della legittimità delle iniziative di riscossione intraprese dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione relativamente a periodi impositivi ormai raggiunti dalla prescrizione estintiva. In particolare, la ricorrente aveva sollevato la questione della prescrizione della campagna 2004-2005, evidenziando come l'iscrizione ipotecaria del 30 novembre 2007 riguardasse un credito tributario ormai decennale e, di conseguenza, estinto dal decorso dei termini di legge. Inoltre, rimaneva da verificare se le modalità attraverso cui l'Agenzia di Riscossione aveva proceduto alle intimazioni, sia rispetto alle campagne successive sia rispetto agli atti esecutivi, fossero conformi alle procedure amministrative previste dalla normativa vigente. La questione si radicava dunque nel contrasto fra l'interesse finanziario dello Stato alla riscossione e il diritto dei contribuenti al riposo del credito tributario mediante prescrizione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato nel dettaglio le posizioni assunte dalle parti e gli atti prodotti in giudizio, procedendo a verificare tanto l'elemento della prescrizione quanto la regolarità delle procedure seguite. In merito all'iscrizione ipotecaria del 30 novembre 2007 relativa alla campagna 2004-2005, il giudice ha ritenuto che il decorso del tempo avesse determinato l'estinzione della pretesa tributaria, rendendo illegittima la permanenza dell'iscrizione nel registro pubblico. Per quanto riguarda le intimazioni di pagamento successive, il tribunale ha vagliato se fossero state effettuate secondo le modalità prescritte dalla legge, tenendo conto dei termini di notifica e della corretta individuazione della casella PEC. Il giudice ha distinto fra le diverse posizioni debitorie, accogliendo il ricorso su taluni aspetti e respingendo o dichiarando improcedibile su altri, operando una differenziazione che riflette una valutazione selettiva della fondatezza dei motivi proposti dalla ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso nei limiti indicati nella motivazione, dichiarando improcedibile la parte residua del ricorso e respingendo altri profili. In particolare, ha ordinato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e dell'atto di pignoramento dove sussistevano vizi procedurali o prescrizione del debito, nonché la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 30 novembre 2007 relativa alla campagna 2004-2005, riconoscendo l'intervenuta prescrizione. Ha inoltre compensato le spese di giudizio fra le parti e ha posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, evidenziando così una valutazione sostanzialmente favorevole alla ricorrente almeno su taluni profili della controversia.
Massima
L'amministrazione finanziaria non può procedere a riscossione coattiva, mediante intimazione di pagamento, pignoramento e iscrizione ipotecaria, di crediti tributari la cui pretesa si sia estinta per decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge, essendo la prescrizione un limite insuperabile all'azione amministrativa anche in materia tributaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF, Estensore Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003221 89/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 671.402,35 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001 e 2003-2004; - dell'intimazione di pagamento n. 019 2021 90003275 50/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 510.369,09 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006; - dell'atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1476 del 22 novembre 2021; - nonché per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria del 30 novembre 2007, relativa alla campagna 2004-2005, essendo intervenuta la prescrizione del debito; sul ricorso numero di registro generale 841 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA GALLI COSTANTINO, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, e per il resto lo respinge in parte e in parte lo dichiara improcedibile, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
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