Sentenza n. 202300484/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Cecchinato Giovanni Battista ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione di Brescia per impugnare una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona in data successiva al 19 settembre 2021. La cartella richiedeva il pagamento di € 156.129,89 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alla campagna agricola 2000-2001, per un importo complessivo notificato mediante casella di posta certificata. La ricorrente contestava la legittimità e la correttezza del provvedimento di riscossione nei confronti della propria posizione debitoria presso le agenzie coinvolte nel procedimento, in particolare AGEA e ADER. Si trattava quindi di una controversia avente ad oggetto l'assolvimento di obblighi tributari e contributivi in ambito agricolo, con la necessità di verificare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di riscossione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla normativa tributaria italiana e da quella relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e parafiscali, che richiede il rispetto di specifici presupposti procedurali e sostanziali per la validità dei provvedimenti. Le agenzie di riscossione operano secondo le disposizioni del decreto legislativo che ne disciplina l'organizzazione e le funzioni, essendo incaricate della riscossione di crediti afferenti a diverse amministrazioni pubbliche. La normativa sulla riscossione prevede stringenti requisiti di regolarità formale nelle notifiche e nei provvedimenti, nonché la necessità di una corretta qualificazione degli importi rivendicati come prelievi supplementari, interessi e oneri. Nel caso specifico, la controversia riguardava la legittimità di una cartella emessa per una campagna agricola risalente a più di venti anni prima, il che comportava questioni ulteriori relative ai termini di decadenza e prescrizione applicabili nel settore agricolo.
La questione giuridica
Il nucleo controverso della causa attiene alla legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della ricorrente per importi relativi a una campagna agricola datata 2000-2001, con specifico riguardo alla correttezza della procedura di notifica, alla corretta qualificazione delle somme rivendicate e al rispetto dei termini temporali entro i quali l'amministrazione poteva legittimamente emettere un atto di riscossione. La ricorrente contestava presumibilmente non solo il merito della pretesa tributaria sottostante ma anche la corretta osservanza delle forme procedurali e sostanziali richieste dalle norme sulla riscossione coattiva. Si ponevano quindi questioni di diritto amministrativo sostanziale e processuale, riguardanti la validità dell'azione di riscossione e la tutela dei diritti della parte.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, dopo aver esaminato gli atti della causa e discusso oralmente con i difensori delle parti nella seduta del 1 marzo 2023, ha ritenuto di dover respingere il ricorso impugnatorio sulla base di una valutazione attenta della legittimità della cartella e della correttezza dei presupposti procedurali e sostanziali della riscossione. Il collegio giudicante ha verosimilmente accolto le deduzioni delle agenzie convenute quanto alla validità della cartella di pagamento e alla corretta applicazione della disciplina normativa in materia, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento ovvero l'assenza dei presupposti che legittimavano la riscossione. Il giudice ha dunque preferito la tesi difensiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e delle altre agenzie convenute, respingendo le doglianze della ricorrente come non fondate in diritto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato il respingimento totale del ricorso presentato dall'Azienda Agricola Cecchinato Giovanni Battista, confermando così la piena legittimità della cartella di pagamento n. 035 2021 00080649 25/000 e dell'obbligo di pagamento delle somme rivendicate a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna agricola 2000-2001. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, secondo il principio per il quale il soccombente in giudizio devono sopportare i costi della controversia, anche se in questo caso la disposizione della compensazione indica un bilanciamento delle posizioni. Il provvedimento è divenuto definitivo e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Massima
La cartella di pagamento emessa per il recupero di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione relativi a campagne agricole è legittima allorché rispetti i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa sulla riscossione coattiva e sia stata regolarmente notificata, indipendentemente dal lasso di tempo trascorso tra i fatti sottostanti e l'emissione del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 035 2021 00080649 25/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona, inviata in data successiva al 19 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 156.129,89 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001; - del ruolo indicato nella cartella impugnata; sul ricorso numero di registro generale 829 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA CECCHINATO GIOVANNI BATTISTA, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →