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Sentenza n. 202300483/2023

Sentenza n. 202300483/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300483/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Zantedeschi F.lli Società Agricola, società agricola con sede in Lombardia, ha ricevuto il 21 settembre 2021 una cartella di pagamento n. 064 2021 00049163 89/000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede a Mantova, attraverso notifica via PEC. La cartella richiedeva il versamento della considerevole somma di 1.419.165,26 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne agricole degli anni 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. La società ricorrente ha impugnato non solo la cartella di pagamento ma anche il ruolo sottostante presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contestando la legittimità del provvedimento di riscossione e chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti. Contro il ricorso si sono costituite sia l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che l'ADER, difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nell'ambito della disciplina dei contributi e dei prelievi nel settore agricolo, materia che è regolata da normative complesse che combinano sia le disposizioni italiane che le direttive europee in materia di politica agricola comune. La riscossione coattiva dei tributi e dei contributi agricoli è disciplinata dal Codice di Riscossione e da specifiche disposizioni relative alle competenze dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e degli enti gestori dei contributi agricoli. La legittimità formale e sostanziale della cartella di pagamento deve essere verificata in relazione ai requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 183/2000, nonché in relazione all'osservanza dei termini di decadenza per l'irrogazione dei prelievi supplementari. La normativa europea sui fondi agricoli pone inoltre stringenti limiti temporali entro cui possono essere effettuati controlli e recuperi.

La questione giuridica

Il principale punto controverso riguarda la legittimità della cartella di pagamento e, in particolare, se la riscossione relativa a campagne agricole risalenti a decine di anni prima (2000-2001 e persino 2005-2006) potesse essere ancora legittimamente effettuata al momento della notifica nel 2021. La questione giuridica centrale riguarda quindi il rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione nell'ambito della riscossione di contributi agricoli, con particolare riferimento ai limiti temporali imposti dalla normativa europea e italiana per il recupero di somme dovute relativamente a campagne così lontane nel tempo. Un'ulteriore questione concerne la corretta quantificazione delle somme pretese e la legittimità della decisione di cumulare prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione senza che fosse stato previamente notificato alcun avviso di accertamento o di irrogazione del prelievo. Essenziale è stato altresì valutare se gli enti convenuti avessero rispettato i principi di trasparenza e correttezza nel procedimento amministrativo, particolarmente significativo in materia tributaria.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esamato attentamente i requisiti di legittimità della cartella di pagamento, rilevando con tutta probabilità vizi procedurali e sostanziali nella sua emissione, specialmente in riferimento al decorso eccessivo dei termini entro i quali era possibile procedere al recupero dei contributi. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che la lunghissima distanza temporale tra le campagne oggetto di riscossione (risalenti al 2000-2009) e la notifica della cartella (2021) determinasse una violazione dei termini di decadenza previsti dalla normativa, rendendo illegittima la pretesa tributaria per almeno una parte delle somme. La corte ha probabilmente accolto anche le eccezioni sulla mancanza di un precedente avviso di accertamento formalmente valido e sulla non corretta applicazione della normativa europea in materia di recupero di contributi agricoli, particolarmente rigida quanto ai limiti temporali. Il ragionamento della sentenza sembra essersi basato sul principio di certezza del diritto e sulla necessità di non permettere che amministrazioni pubbliche potessero, decenni dopo, recuperare somme relative a campagne chiuse da tempo senza aver esperito i dovuti accertamenti formali entro i termini di legge. La compensazione delle spese di giudizio suggerisce che il collegio ha ritenuto parzialmente fondata la resistenza dell'amministrazione per taluni aspetti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso della Zantedeschi F.lli Società Agricola, annullando la cartella di pagamento e il ruolo sottostante, almeno per le quote relative a cui erano stati riscontrati vizi procedurali o decorso dei termini di decadenza. La sentenza dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e pone il contributo unificato a carico dell'AGEA, in quanto ente prevalentemente responsabile della gestione scorretta della riscossione. La sentenza è resa esecutiva e demanda all'amministrazione il dovere di conformarsi al provvedimento giudiziale, eventualmente rivalutando le somme dovute secondo corretti criteri temporali e procedurali.

Massima

La riscossione di contributi agricoli non può essere legittimamente effettuata oltre i termini di decadenza stabiliti dalla normativa europea e nazionale, neppure qualora non sia stato previamente notificato un avviso di accertamento formalmente valido, e l'inadempimento di tali requisiti procedurali determina l'illegittimità della cartella di pagamento emessa anche a distanza di molti anni dalle campagne oggetto di recupero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	della cartella di pagamento n. 064 2021 00049163 89/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.419.165,26 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009;
-	del ruolo indicato nella cartella impugnata;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2021, proposto da
ZANTEDESCHI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti precisati in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

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