AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300470/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Invernizzi Roberto ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia di Brescia contro due intimazioni di pagamento emesse congiuntamente da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) in relazione a prelievi supplementari su produzioni lattiero casearie relative a più annate agricole comprese tra il 1995 e il 2009. La prima intimazione di pagamento richiedeva il versamento di 772.299,87 euro per sette annate specifiche (1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2008/09), mentre la seconda chiedeva 337.560,83 euro per ulteriori tre annate (1997/98, 1998/99, 2000/01). La controversia sorge da una pretesa amministrativa relativa a contribuzioni agricole il cui fondamento e la cui esigibilità costituiscono il fulcro della disputa.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema delle erogazioni e dei contributi agricoli, gestiti a livello nazionale da AGEA secondo i principi delle politiche agricole comuni europee e dalla disciplina finanziaria italiana in materia. Le intimazioni di pagamento sono state emesse per prelievi supplementari, cioè per importi che le amministrazioni ritengono non versati secondo le aliquote inizialmente applicate, con riferimento a normative che disciplinano le produzioni lattiero casearie e le relative contribuzioni. La riscossione coattiva di tali somme rientra nella competenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, successore in varie competenze del vecchio apparato tributario. La questione investe pertanto il sistema delle scadenze di prescrizione dei crediti tributari e amministrativi nonché la regolarità procedurale della notificazione di tali intimazioni.
La questione giuridica
Il ricorso pone in primo luogo una questione procedurale circa la ricevibilità delle istanze formulate, distinguendo tra l'istanza di annullamento delle intimazioni di pagamento e l'istanza di accertamento della prescrizione dei debiti residui. In secondo luogo, pone nel merito la questione circa la sussistenza effettiva dei presupposti per l'erogazione di prelievi supplementari e circa l'intervenuta prescrizione delle pretese amministrative riferite ad annate ormai particolarmente risalenti, alcune risalenti a quasi tre decenni prima della sentenza. La complessità giuridica risiede nel bilanciamento tra il diritto dell'amministrazione a controllare le contribuzioni erogate e il diritto del contribuente a vedersi rispettati i termini di prescrizione che estinguono le obbligazioni nel tempo.
La motivazione del giudice
Il TAR ha esaminato il ricorso e ha ritenuto necessario distinguere tra le diverse istanze prospettate dalla ricorrente, concludendo che parte del ricorso non era proceduralmente ricevibile per motivi di carattere processuale riguardanti l'ammissibilità formale delle domande sottoposte. Relativamente alla parte ammissibile, il giudice ha respinto nel merito le contestazioni sollevate dall'azienda agricola, ritenendo che le intimazioni di pagamento fossero state correttamente emesse dalle amministrazioni competenti e che non fosse provata l'intervenuta prescrizione delle pretese o comunque che quest'ultima non operasse nel modo e nei termini prospettati dal ricorrente. La decisione riflette una valutazione complessiva della documentazione amministrativa prodotta e della conformità delle procedure seguite dalle amministrazioni ai loro obblighi di legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, respingendo pertanto le istanze della ricorrente sia sotto il profilo della ricevibilità procedurale sia sotto il profilo del merito. Non ha accolto né l'istanza di annullamento delle due intimazioni di pagamento né l'istanza di accertamento della prescrizione dei debiti. Le spese della causa sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi processuali senza condanna dell'una verso l'altra. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa il 17 maggio 2023.
Massima
L'amministrazione agricola può legittimamente emettere intimazioni di pagamento per prelievi supplementari su contribuzioni relative ad annate precedenti, purché le procedure di notificazione e i presupposti sostanziali risultino conformi all'ordinamento e ai termini prescrizionali applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - dell'intimazione di pagamento 134 2021 90003765 70/000 dell'importo di € 772.299,87 con riferimento alle annate lattiero casearie 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2008/09; - dell'intimazione di pagamento 134 2021 90000582 49/000 dell'importo di € 337.560,83 con riferimento alle annate lattiero casearie 1997/98, 1998/99, 2000/01; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento; nonché per l'accertamento: - dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 1995/96, 1996/97, 1999/2000, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 1997/98, 1998/99, 2000/01. sul ricorso numero di registro generale 670 del 2022, proposto da Azienda Agricola Invernizzi Roberto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato, nei termini indicati in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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