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Sentenza n. 202300469/2023

Sentenza n. 202300469/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300469/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un credito originariamente vantato dall'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nei confronti della società Daeder Umberto e Aldo S.S., una piccola società agricola. Il credito, relativo alla cartella AGEA n. 3002018000009430000, è stato asseritamente notificato il 28 giugno 2018. A distanza di quasi quattro anni, il 16 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato intimazioni di pagamento ai tre ricorrenti nella loro qualità di eredi dei soci defunti della società, chiedendo il versamento della somma di euro 22.805,92, entro cinque giorni dalla notifica. I ricorrenti hanno impugnato tali intimazioni dinanzi al TAR di Brescia, contestando la legittimità del procedimento di riscossione promosso nei loro confronti.

Il quadro normativo

La fattispecie si inscrive nel complesso sistema normativo relativo alla prescrizione dei crediti tributari e paratributari, in particolare quelli derivanti da erogazioni in agricoltura. Il credito derivava da una cartella emessa da AGEA sulla base di un residuo ruolo emanato secondo il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito in legge n. 44 del 2019, e del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020. La normativa in materia stabilisce termini di prescrizione specifici entro cui le pubbliche amministrazioni possono agire per la riscossione dei propri crediti, e il mancato esercizio dell'azione entro tali termini comporta l'estinzione del diritto di credito per prescrizione. La questione centrale riguardava se il termine di prescrizione fosse stato rispettato nel procedimento di riscossione avviato nel 2021.

La questione giuridica

Il punto controverso che il giudice doveva risolvere era se il credito vantato dall'AGEA fosse ancora esigibile al momento della notifica delle intimazioni di pagamento nel novembre 2021, oppure se fosse stato estinto per decorso del termine di prescrizione. Occorreva accertare se, dalla notifica iniziale della cartella nel giugno 2018 fino all'intimazione di pagamento nel novembre 2021, fossero state compiute le azioni necessarie a interrompere il corso della prescrizione, oppure se il termine fosse scaduto senza che il credito fosse stato legittimamente fatto valere. La questione era rilevante perché riguardava il diritto fondamentale dei contribuenti di non vedersi perpetuamente esposti a pretese creditorie dell'amministrazione, principio che anima la disciplina della prescrizione nel diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accertato che il credito vantato dall'AGEA era ormai estinto per il decorso del termine di prescrizione applicabile alle cartelle di questo tipo. Sebbene la sentenza disponibile non contenga un'argomentazione motivazionale dettagliata, il giudice ha ritenuto che tra la presunta notificazione del 28 giugno 2018 e l'intimazione del 16 novembre 2021, il termine di prescrizione era decaduto senza che fossero state compiute le azioni legali necessarie per interrompere il corso della prescrizione medesima, ovvero senza che fosse stato intrapreso un procedimento giudiziale idoneo a far valere il credito. Il ragionamento sotteso è che l'amministrazione non può demandare indefinitamente al momento della notificazione tardiva di una cartella la sua pretesa creditoria, dovendo rispettare i termini temporali entro cui la legge consente di agire in giudizio per il recupero dei crediti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito vantato dall'AGEA e quindi l'inammissibilità della pretesa sottesa alle intimazioni di pagamento notificate ai ricorrenti. Di conseguenza, ha disposto l'annullamento delle intimazioni medesime e di ogni altro atto ad esse consequenziale o connesso, anche se non conosciuto al momento della proposizione del ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui non vi è una parte prevalente nella controversia. La sentenza è stata ordinata dall'autorità amministrativa per l'esecuzione, vincolando quindi l'amministrazione al rispetto del giudicato.

Massima

La prescrizione estingue il diritto di credito dell'amministrazione quando il termine legale scade senza che sia stato intrapreso un procedimento giudiziale idoneo a far valere la pretesa, e il decorso del tempo non può essere interrotto mediante una notificazione tardiva della cartella.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- delle Intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificate a: - Brignoli Luca, quale erede di Daeder Umberto, socio della società Daeder Umberto e Aldo S.S., notificata a mezzo Ufficiale della riscossione il 16 novembre 2021, indentificata con Documento n. 06420219000374145/000”; - a Daeder Giuseppe, quale erede di Daeder Aldo, socio della società Daeder Umberto e Aldo S.S., notificata a mezzo Ufficiale della riscossione il 16 novembre 2021, indentificata con Documento n. 06420219000413870/000”; - Daeder Noemi, quale erede di Daeder Umberto, socio della società Daeder Umberto e Aldo S.S., notificata a mezzo Ufficiale della riscossione il 16 novembre 2021, indentificata con Documento n. 06420219000375155/000” con le quali è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 22.805,92, tutte in riferimento alla Cartella AGEA n. 3002018000009430000 (nuovi numeri di riferimento 064202071800727315-03-04-05) asseritamente notificata il 28/06/2018;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2022, proposto da
Luca Brignoli, Giuseppe Daeder e Noemi Daeder, rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la prescrizione del credito vantato dall’Agea.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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