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Sentenza n. 202300468/2023

Sentenza n. 202300468/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300468/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Filippo Danilo Prati ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lombardia di Brescia al fine di ottenere l'annullamento di un'Intimazione di Pagamento n. 064 2021 9000376266/000 datata 29 ottobre 2021 e notificata il 9 novembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Mantova. L'intimazione richiedeva il pagamento di una somma complessiva di euro 286.600,55 con riferimento a una Cartella Agea relativa al prelievo di quote latte, identificata con il numero 30020150000007678000. La controversia sorge nel contesto delle obbligazioni finanziarie derivanti dalla gestione di diritti relativi alle quote latte nel settore agricolo, materia nella quale l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) esercita competenze amministrative e l'Agenzia delle Entrate Riscossione provvede alla riscossione coattiva dei crediti. Il ricorrente ha contestato il fondamento e la legittimità di tale intimazione, chiedendo l'annullamento dell'atto e di ogni atto collegato.

Il quadro normativo

La materia delle quote latte e delle relative obbligazioni finanziarie rientra nell'ambito della normativa agricola nazionale e dell'Unione Europea relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli. L'Agea, quale agenzia per le erogazioni in agricoltura, è competente per la gestione, l'istruttoria e il controllo delle posizioni finanziarie degli operatori agricoli in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla legislazione agricola comunitaria e nazionale. La riscossione coattiva dei crediti verso gli agricoltori costituisce una competenza che la legge attribuisce all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che procede mediante intimazione di pagamento e, in caso di mancato versamento, mediante cartella esattoriale. I principi generali del diritto amministrativo regolano la legittimità degli atti amministrativi, il diritto di difesa e il principio della motivazione.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità e al fondamento dell'intimazione di pagamento, verosimilmente contestando sia la correttezza dell'importo richiesto sia i presupposti fattuali e normativi della pretesa tributaria o amministrativa. La controversia verteva su quale soggetto fosse legittimato a ricevere il pagamento, sulla corretta individuazione della base imponibile ovvero della somma dovuta, e su quale fosse il procedimento amministrativo correttamente seguito dalle agenzie ricorrenti. Il giudice amministrativo doveva verificare se l'intimazione fosse stata emessa correttamente, se il procedimento amministrativo preliminare fosse stato conforme alle norme di legge, e se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto una comunicazione che rispettasse i prescritti formalismi processuali.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato l'atto impugnato sia sotto il profilo dell'ammissibilità che sotto quello del merito. La pronuncia di parziale inammissibilità suggerisce che il ricorso, nella sua articolazione, contenesse profili che eccedevano i limiti della ricevibilità processuale, forse perché relativi a questioni già definite, non più impugnabili, ovvero per difetti nell'esercizio del diritto di ricorso. Sotto il profilo della fondatezza, il giudice ha ritenuto che i motivi di ricorso sollevati dal Prati, per quanto concerne la parte restante del ricorso, non trovassero fondamento nelle norme applicabili e nella fattispecie concreta. Il tribunale ha presumibilmente riconosciuto la correttezza dei presupposti procedurali e materiali sui quali si basava l'intimazione, respingendo le contestazioni del ricorrente circa la legittimità dell'atto o l'importo della somma dovuta. La decisione di compensare le spese di giudizio indica un equilibrio nella valutazione della condotta processuale delle parti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato dichiarando il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato, respingendo integralmente la pretesa del ricorrente di ottenere l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 064 2021 9000376266/000 e di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente. È stato inoltre mantenuto in vita il residuo ruolo derivante dalla cartella Agea, consentendo all'Agenzia delle Entrate Riscossione di proseguire le azioni di riscossione coattiva della somma di euro 286.600,55. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione di crediti agricoli costituisce atto amministrativo legittimamente emanato quando il procedimento amministrativo preliminare sia stato correttamente instaurato e la cartella sia stata notificata secondo le forme prescritte, restando vincolato il giudice amministrativo al merito della pretesa tributaria nella sua verifica di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- dell’Intimazione di Pagamento n. 064 2021 9000376266/000 datata 29.10.2021 e notificata, a mezzo di Ufficiale della Riscossione, in data 09.11.2021 dall’ Agenzia delle Entrate Riscossione di Mantova con la quale è stata richiesta il pagamento della somma complessiva di euro 286.600,55 con riferimento alla Cartella Agea (prelievo quote latte) n. 30020150000007678000 (nuovo riferimento06420207150037872502);
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo”.
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, proposto da
Filippo Danilo Prati, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Invidia e Arianna Chesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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