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Sentenza n. 202300467/2023

Sentenza n. 202300467/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300467/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Luigi Pasquali ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso una cartella di pagamento numero 064 2021 00049120 46 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione con sede a Mantova il 21 settembre 2021. La cartella richiede il pagamento di € 136.578,53 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione riferiti alle campagne agricole degli anni 2000-2001 e 2005-2006. Il ricorso è stato proposto contro l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e l'ADER (Agenzia per lo Sviluppo dell'Agricoltura), rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, configurando una controversia relativa a pretese di natura agricola per il recupero di somme erogate in periodi risalenti nel tempo. La questione sottesa al ricorso riguarda la legittimità della riscossione coattiva di tali importi sulla base di provvedimenti amministrativi che il ricorrente ha ritenuto affetti da vizi procedurali o sostanziali.

Il quadro normativo

La materia riguarda le erogazioni nel settore agricolo, disciplinate da una complessa normativa che include disposizioni europee in materia di politica agricola comune e relative norme di attuazione nazionale. Le controversie sulla legittimità delle cartelle di pagamento e dei provvedimenti di riscossione coattiva rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e sono regolate dalle norme sulla impugnazione degli atti amministrativi, nonché dalle specifiche disposizioni del codice della riscossione. Il principio cardine è che ogni cartella di pagamento deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo legittimo e deve rispettare le forme e i termini previsti dalla legge per la notificazione e la comunicazione all'interessato. La decadenza dei diritti amministrativi segue termini diversi a seconda della natura della pretesa e del momento in cui essa sorge nel tempo.

La questione giuridica

Il giudice ha dovuto risolvere due ordini di questioni distinti: da un lato, la legittimità del recupero relativo alla campagna agricola 2000-2001, affrontando questioni di merito sulla spettanza e sulle modalità della riscossione; dall'altro, quella della campagna 2005-2006, sulla quale il tribunale ha rilevato un profilo di improcedibilità che impediva persino il giudizio nel merito. La divisione in due percorsi decisionali suggerisce che il ricorrente fosse venuto meno a condizioni formali essenziali per almeno una delle due controversie, mentre per l'altra aveva sottoposto in ricorso questioni di legittimità sostanziale della pretesa tributaria e amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha operato una differenziazione tra le due annualità. Quanto alla campagna 2000-2001, il tribunale ha accertato che ricorrevano i presupposti per un accoglimento parziale del ricorso, ritenendo che il provvedimento sotteso alla cartella recasse taluni elementi di illegittimità pur non essendo completamente infondato. Presumibilmente, il giudice ha ritenuto sussistenti vizi nella motivazione, nella procedura di emissione della pretesa o nella quantificazione della somma richiesta, ma non ha annullato integralmente il provvedimento, limitandosi al parziale accoglimento. Quanto alla campagna 2005-2006, il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che significa che il ricorrente non aveva il diritto di agire in giudizio per quella specifica controversia, presumibilmente per essere decorsi i termini di impugnazione ovvero per carenza di interesse legittimo o violazione di condizioni procedurali. Tale distinzione rivela un ragionamento selettivo del collegio giudicante, che ha accolto la possibilità di controllo giurisdizionale solo laddove sussistessero effettivamente i presupposti processuali.

La decisione

Il tribunale ha disposto l'accoglimento parziale del ricorso limitatamente alla campagna 2000-2001, il che comporta l'annullamento del provvedimento amministrativo per quella annualità e la conseguente riduzione o revisione della cartella di pagamento per tale periodo. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per la campagna 2005-2006, escludendo così il merito della questione. La domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente è stata respinta, significando che il giudice non ha riconosciuto un danno quantificabile derivante dall'azione amministrativa impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, distribuzione usuale quando il ricorso ha esito parzialmente favorevole, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell'AGEA, quale soggetto soccombente per una parte della controversia.

Massima

L'amministrazione non può riscuotere somme pretese a titolo di prelievo supplementare agricolo qualora il provvedimento amministrativo da cui scaturisce la cartella di pagamento sia viziato nei suoi elementi costitutivi, mentre rimangono fermi i termini ordinari di decadenza per l'impugnazione e si esclude la responsabilità per danno ingiusto laddove manchi un'effettiva violazione di situazioni giuridiche soggettive del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	della cartella di pagamento n. 064 2021 00049120 46 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 21 settembre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 136.578,53 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001 e 2005-2006;
-	del ruolo indicato nella cartella impugnata;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da
LUIGI PASQUALI, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso per quanto riguarda la campagna 2000-2001, come precisato in motivazione, e lo dichiara improcedibile per quanto riguarda la campagna 2005-2006;
(b)	respinge la domanda di risarcimento;
(c)	compensa le spese di giudizio;
(d)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

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