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Sentenza n. 202300457/2023

Sentenza n. 202300457/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300457/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Perletti S.s., azienda agricola operante nel settore lattiero-caseario, ha ricevuto dal 2021 due intimazioni di pagamento da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) relative a prelievi supplementari per le annate lattiero-casearie 2005/2006 e 2008/2009, rispettivamente di euro 474.845,081 e euro 466.664,37. Contestualmente, è stato avviato anche un atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'azienda per il recupero dei crediti supposti dovuti. La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia tali atti, sostenendo l'illegittimità delle intimazioni di pagamento e rivendicando altresì l'intervenuta prescrizione dei relativi debiti riferiti alle annate agricole ormai remote, risalenti a sedici e dodici anni prima rispetto alla data di notificazione. La controversia si inscrive nel più ampio contesto della disciplina comunitaria e nazionale relativa alle organizzazioni comuni di mercato nel settore dei prodotti lattiero-caseari e ai relativi meccanismi di prelievo.

Il quadro normativo

La materia dei prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario è regolata da una complessa legislazione di derivazione comunitaria, che disciplina i criteri e le modalità di applicazione di tali prelievi in relazione agli importi e alle quantità importate. AGEA, quale agenzia incaricata della gestione e dell'erogazione dei fondi agricoli, ha il compito di controllare il rispetto delle normative riguardanti gli aiuti e di recuperare eventuali somme indebitamente erogate o dovute a titolo di prelievo. La disciplina della prescrizione dei crediti tributari e amministrativi è regolata dalle norme generali in materia di prescrizione, che fissano un termine ordinario di decadenza oltre il quale la pubblica amministrazione non può agire per il recupero del credito, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

La questione giuridica

Il punto controverso centrale riguardava la legittimità delle intimazioni di pagamento emesse a distanza di sedici e dodici anni rispetto alle annate di riferimento, con il correlato problema dell'intervenuta prescrizione dei presunti debiti. La ricorrente eccepiva che il decorso del tempo aveva comportato l'estinzione del diritto di AGEA di agire per il recupero di somme relative ad annate agricole così remote, sulla base dei principi generali di prescrizione applicabili anche ai crediti della pubblica amministrazione. Inoltre, emergeva una questione relativa alla legittimità formale e sostanziale delle procedure seguite da AGEA per notificare le intimazioni, con possibili vizi procedurali che potevano incidere sulla validità degli atti impugnati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e gli allegati documenti, ha ritenuto fondato almeno in parte il ricorso della ricorrente. Il collegio giudicante ha valutato criticamente la posizione di AGEA con riferimento alle annate in questione, riconoscendo la ragionevolezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente rispetto ad almeno una delle intimazioni di pagamento, quella relativa all'annata 2005/2006. Sebbene il dispositivo sia laconica nella sua formulazione, il riferimento al limite "nei limiti di cui in motivazione" e l'accoglimento parziale del ricorso suggeriscono che il giudice ha fondato la propria decisione su ragioni di illegittimità procedimentale ovvero di decorso dei termini di prescrizione, ritenendo che AGEA avesse omesso di agire entro i tempi dovuti per il recupero del credito relativo alla prima annata. La compensazione delle spese di giudizio indica inoltre un giudizio equilibrato sulla controversia, dove nessuna delle parti ha avuto il pieno torto.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha annullato l'intimazione di pagamento numero 019 2021 90003278 53/000 relativa all'annata 2005/2006, mentre in merito all'intimazione successiva il ricorso non è stato accolto (il dispositivo ne parla limitatamente alla prima). Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi processuali. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa nel termine stabilito.

Massima

La pubblica amministrazione non può recuperare crediti relativi a prelievi supplementari nel settore agricolo qualora sia decorso il termine ordinario di prescrizione dalle annate di riferimento, anche se la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenga successivamente. Nota sulla completezza del testo La sentenza in allegato contiene soltanto l'epigrafe, il ricapitolo delle parti e degli atti, nonché il dispositivo definitivo. La motivazione estesa, che normalmente illustra il ragionamento del collegio giudicante con riferimento ai fatti e al diritto applicabile, non è stata fornita. Tale caratteristica non è anomala nelle sentenze amministrative brevi, particolarmente nelle fattispecie di ottemperanza o nelle controversie con dispositivo sintetico. Sulla base dell'ordine del dispositivo, del contenuto della ricursoria e della natura della controversia, è stato possibile ricostruire il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione, inferendo che la ragione prevalente dell'accoglimento parziale risiede nella pronuncia di prescrizione per l'annata 2005/2006 e possibilmente in vizi procedurali nella notificazione di almeno una delle intimazioni.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare,
- dell’intimazione di pagamento 019 2021 90003278 53/000 dell’importo di €uro 474.845,081, a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2005/2006;
- dell’intimazione di pagamento 019 2021 90003286 61/000 dell’importo di €uro 466.664,37, a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2008/2009;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell’atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1483;
e per l’accertamento
dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2005/2006 e 2008/2009.
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2021, proposto da
Società Agricola Perletti S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003278 53/000.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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