AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300450/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un'azienda agricola con sede in Lombardia, la De Poli Gabriele, ha ricevuto nel febbraio 2022 un'intimazione di pagamento per un importo di euro 99.279,07, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo debito era stato iscritto a carico dell'azienda a titolo di prelievo supplementare in relazione all'annata lattiero-casearia 2007-2008, dunque per prestazioni risalenti a più di quattordici anni prima. L'azienda, ritenendo l'atto illegittimo sia per motivi procedurali che sostanziali, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento della predetta intimazione di pagamento e contemporaneamente l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del debito residuo. La causa si è concentrata sull'esame della legittimità dell'azione di recupero amministrativo esercitata dalle agenzie riceventi, Agea e Ader, che si erano costituite in giudizio per difendere l'atto impugnato.
Il quadro normativo
La controversia rientra nell'ampia materia della gestione dei contributi e dei prelievi agricoli, disciplinata dalle norme dell'Organizzazione Comune del Mercato in agricoltura e dalle corrispondenti normative nazionali di recepimento e attuazione. Le agenzie riceventi, Agea e Ader, sono enti pubblici preposti all'erogazione dei fondi comunitari e alla riscossione dei crediti erariali secondo le procedure amministrative codificate. La questione della prescrizione dei debiti erariali e dei crediti agricoli si riconduce ai principi generali del diritto civile e amministrativo, dove i termini prescrizionali rappresentano un principio di certezza del diritto e una garanzia contro le pretese pretorizie eccessive e tardive. In questo contesto, il decorso dei termini acquista rilevanza centrale nell'esame della legittimità delle intimazioni di pagamento.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguardava la legittimità di un'azione di riscossione coattiva esercitata dopo il decorso di un tempo particolarmente rilevante dalla generazione del debito originario. Nello specifico, si doveva stabilire se l'intimazione di pagamento notificata nel 2022 per un debito risalente all'annata 2007-2008 fosse compatibile con le disposizioni sulla prescrizione dei crediti erariali, e quale fosse il termine ordinario di prescrizione applicabile ai prelievi supplementari in materia agricola. La questione era inoltre complicata dalla necessità di verificare se il decorso del tempo avesse determinato l'estinzione del diritto di credito della pubblica amministrazione agricola nei confronti dell'azienda contribuente, indipendentemente dalle circostanze che avessero causato il ritardo nell'esercizio dell'azione di riscossione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminando la cronologia dei fatti e il quadro normativo applicabile, ha evidentemente ritenuto che il debito relativo all'annata 2007-2008 si fosse estinto per il decorso del termine di prescrizione prima che l'intimazione di pagamento fosse notificata nel 2022. Accogliendo il ricorso e accertando esplicitamente l'intervenuta prescrizione, il giudice ha concluso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea non potessero più esercitare l'azione di recupero su un debito ormai coperto dalla prescrizione, rendendo l'intimazione di pagamento illegittima e priva di fondamento. La motivazione sottesa è che la prescrizione rappresenta un limite temporale insuperabile all'esercizio di poteri amministrativi di riscossione, e che il rispetto di tale principio è garantito dal controllo giurisdizionale. Il giudice ha quindi ritenuto che le agenzie riceventi non potessero estendere indefinitamente il loro potere di pretesa creditoria, laddove i termini ordinari di prescrizione imposti dalla legge erano già decorsi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso dell'azienda agricola, annullando l'intimazione di pagamento 035/2022 per l'importo di euro 99.279,07 e accertando formalmente l'avvenuta prescrizione del debito relativo alle annate 2007-2008. Ha inoltre compensato le spese processuali fra le parti, affermando così un principio di parità nel contesto del pur vittorioso ricorso. La sentenza è stata resa esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa, vincolando le agenzie riceventi al rispetto della decisione giudiziale e all'astensione da ulteriori azioni di recupero su tale debito.
Massima
Quando il debito erariale da prelievi agricoli risulti estinto per effetto della prescrizione ordinaria al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento, tale intimazione è illegittima e deve essere annullata dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento • dell'intimazione di pagamento 035 2022 9000080646/000 dell'importo di € 99.279,07 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata via posta raccomandata in data successiva al 2.2.2022; • di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento; e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2007/2008 sul ricorso numero di registro generale 170 del 2022, proposto da Azienda Agricola De Poli Gabriele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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