AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300445/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società semplice Cauzzi Daniele e Mauro, affatto identificabile come azienda agricola, ricorre avverso una serie di intimazioni di pagamento notificate tra novembre e dicembre 2021 rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e da ufficiali della riscossione, con richiesta di pagamento della somma di euro 112.306,98. Tali intimazioni facevano riferimento a una cartella AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) originariamente numerata 06420090008550081000, risalente al 7 maggio 2009, che aveva assunto il nuovo numero di riferimento 06420207280142953501. Oltre alle intimazioni di pagamento, la società ricorrente contesta anche il cosiddetto "residuo ruolo" emesso da AGEA in esecuzione del decreto legge numero 27 del 2019, successivamente convertito in legge numero 44 del 2019, e disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, nonché il correlato atto di pignoramento presso terzi eseguito nei confronti della Cassa Padana Banca di credito cooperativo. La controversia sorge dunque nel contesto del trasferimento delle competenze riscossorie dalla originaria agenzia agricola alla struttura centralizzata della riscossione, con profili di vizi procedurali e formali contestati dalla ricorrente.
Il quadro normativo
La materia si colloca nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva dei tributi e dei crediti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché specificamente della gestione dei crediti derivanti da erogazioni in agricoltura da parte di AGEA. Il decreto legge numero 27 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 44 del 2019, ha introdotto significativi cambiamenti nell'assetto organizzativo della riscossione, prevedendo il trasferimento dei cosiddetti "residui ruoli" (cartelle e ruoli non ancora riscossi) dalle agenzie originariamente competenti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con modifica delle procedure e dei presupposti procedurali. Il Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 ha specificato ulteriormente le modalità operative di tale trasferimento, fissando i criteri tecnici e formali per la gestione e la notificazione dei titoli esecutivi già in circolazione. La disciplina delle intimazioni di pagamento, della notificazione e dei termini per l'opposizione è contenuta negli articoli applicabili del Codice di procedura civile, oltre che nelle specifiche disposizioni amministrative riguardanti la riscossione coattiva.
La questione giuridica
Il nodo controverso attorno al quale ruota il contenzioso riguarda la legittimità formale e sostanziale delle intimazioni di pagamento notificate a distanza di dodici anni dal 2009, nonché la corretta applicazione della disciplina sul trasferimento dei residui ruoli operato in esecuzione della riforma del 2019 e della normativa di attuazione. La ricorrente contesta sia il procedimento di trasferimento della competenza riscossoria sia la validità della notificazione e della procedura esecutiva, sollevando questioni circa la corretta identificazione dell'atto, i presupposti procedurali per la riscossione coattiva e l'eventuale violazione di diritti sostanziali dell'azienda agricola. Centrale è altresì la questione se il trasferimento del residuo ruolo a ADER sia stato eseguito in conformità alle formalità richieste dalla legge, e se le intimazioni successive siano state notificate in modo regolare e tempestivo rispetto ai vincoli procedurali previsti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso verificando presumibilmente vizi sostanziali o procedurali sia nel procedimento di trasferimento dei residui ruoli sia nella successiva fase di riscossione. La sentenza riconosce che le intimazioni impugnate presentavano profili di illegittimità formale o materiale, derivanti con ogni probabilità da irregolarità nel trasferimento della competenza oppure da difformità nelle procedure di notificazione e gestione della cartella. Il collegio giudicante esamina il rispetto dei requisiti prescritti dal Decreto del Ministero delle Finanze del 2020 e dalle disposizioni generali sulla riscossione coattiva, concludendo che gli atti impugnati non potevano reggere a tali scrutini. Il ragionamento muove presumibilmente dalla constatazione che la cartella originaria del 2009 sia stata trasferita a ADER senza il pieno rispetto delle formalità di legge, determinando un vizio genetico negli atti successivi di riscossione che non poteva essere sanato dalle successive intimazioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, accoglie integralmente il ricorso e annulla tutte le intimazioni di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché il residuo ruolo emesso da AGEA e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, incluso l'atto di pignoramento presso terzi presso la Cassa Padana. Con questa pronuncia la società ricorrente viene liberata dall'obbligo di pagamento della somma di euro 112.306,98 precedentemente intimata. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, secondo il criterio dell'equa ripartizione previsto dalla procedura amministrativa. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Qualora il trasferimento dei residui ruoli da parte di agenzie specializzate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione non sia stato attuato nel rispetto delle formalità procedurali prescritte dalla legge e dai decreti di attuazione, gli atti di riscossione successivamente notificati conservano i vizi genetici dell'atto originario e possono essere annullati nel giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento 1. – delle Intimazioni di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA– inviate a: - Cauzzi Daniele e Mauro s.s.: Documento n. 06420219000851879000” (Doc.1) notificata a mezzo PEC il 30 novembre 2021; Intimazione inviata a Cauzzi Mauro n. 06420219000856432000” notificata a mezzo Ufficiale della riscossione il 20 dicembre 2021 ( Doc.2); Intimazione inviata a Cauzzi Daniele n. 06420219000856331000” notificata a mezzo Ufficiale della riscossione il 20 dicembre 2021( Doc.3); intimazioni tutte con le quali è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 112.306,98 con riferimento alla Cartella AGEA n. 06420090008550081000 (nuovo numero di riferimento 06420207280142953501) asseritamente notificata il 07.05.2009; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente compreso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi – terzo: Cassa Padana Banca di credito cooperativo SCRL- codice identificativo:64/2021/861, codice identificativo della procedura esecutiva: 06484202100000089001 ( doc.4) ; sul ricorso numero di registro generale 112 del 2022, proposto da Cauzzi Daniele e Mauro S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, Mauro Cauzzi, Daniele Cauzzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione precisato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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