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Sentenza n. 202600442/2026
30 marzo 2026

Sentenza n. 202600442/2026

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE IPOTECARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data30 marzo 2026
Numero202600442/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Az. Agr. Sora Gianfranco, una azienda agricola, ha impugnato un provvedimento dell'ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione) emesso il 3 giugno 2024, con il quale è stata iscritta un'ipoteca su immobili della ricorrente presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia. L'iscrizione ipotecaria è stata disposta a garanzia di debiti tributari per prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione relativi a campagne agricole dei periodi 2003-2004, 2005-2006 e 2007-2008, per un importo complessivo di euro 471.163,83. Questi importi erano stati formalizzati mediante cartella di pagamento numero 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018. La controversia sorge dal fatto che l'ADER ha proceduto all'iscrizione dell'ipoteca sulla base dell'articolo 77 del DPR 602/1973, il quale prevede il ricorso all'ipoteca come garanzia per i debiti tributari quando il contribuente risulti insolvente. L'azienda agricola ricorrente ha contestato sia la nota di iscrizione ipotecaria che la cartella di pagamento sottostante, richiedendo al TAR di Brescia l'annullamento di tutti questi atti.

Il quadro normativo

La materia della riscossione coattiva dei tributi è disciplinata dal DPR 29 settembre 1973 numero 602, il quale stabilisce i poteri e le procedure dell'amministrazione finanziaria nell'azione di recupero dei crediti tributari. L'articolo 77 di tale decreto permette all'Agenzia delle Entrate - Riscossione di iscrivere ipoteca sui beni del debitore tributario a garanzia del pagamento, quando vi siano presupposti di insolvenza o quando il debito rimanga insoluto. L'iscrizione ipotecaria costituisce un atto dovunque esecutivo e rappresenta uno strumento forte a disposizione dell'amministrazione per garantirsi il recupero del credito tributario. Tuttavia, tale potere è soggetto a limiti procedurali e sostanziali derivanti dalle norme sulla tutela del diritto di proprietà e dai principi generali dell'azione amministrativa, quali il rispetto dei termini di prescrizione, la corretta motivazione e la legittimità sostanziale del provvedimento preliminare che determina l'obbligo tributario.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria disposta dall'ADER e sulla validità della cartella di pagamento sottostante. Il punto centrale è se l'Agenzia delle Entrate - Riscossione abbia legittimamente potuto procedere all'iscrizione dell'ipoteca, considerando che i debiti risalgono a periodi molto lontani nel tempo (2003-2008) e la cartella di pagamento è stata notificata nel 2018, mentre l'iscrizione ipotecaria è avvenuta nel 2024, a distanza di quasi sei anni. La ricorrente ha sollevato questioni riguardanti la legittimità della cartella di pagamento, la possibile prescrizione dei debiti tributari, i vizi procedurali nella notificazione o nell'iscrizione e l'eventuale violazione di principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha dovuto verificare se ricorressero i presupposti per l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti impugnati oppure se gli stessi dovessero essere confermati nella loro totalità.

La motivazione del giudice

Sebbene la motivazione completa della sentenza non sia resa disponibile nel testo fornito, il dispositivo indica che il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso solo in parte e negli stretti limiti precisati in motivazione. Questo significa che il collegio giudicante ha riscontrato profili di illegittimità in alcuni degli atti impugnati, ma non su tutti. Probabilmente il TAR ha ritenuto fondato almeno uno dei vizi sollevati dalla ricorrente, ad esempio relativi ai termini di prescrizione dei debiti, ai difetti procedurali nella costituzione della cartella di pagamento, oppure agli effetti decorrenti dell'iscrizione ipotecaria. Tuttavia, il TAR non ha accolto completamente il ricorso, il che suggerisce che almeno in parte i provvedimenti dell'ADER erano fondati su elementi legittimi e che quindi non era possibile annullare tutti gli atti. La compensazione delle spese di lite disposta dal giudice è coerente con l'accoglimento parziale, poiché non una parte ha completamente prevalso sull'altra. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, stabilendo dunque che gli effetti della pronuncia siano immediatamente operativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso solo in parte e negli stretti limiti precisati nella motivazione, respingendo il resto. Di conseguenza, la sentenza dispone l'annullamento parziale della nota ADER n. 24450/3953, della nota di comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento sottostante, in relazione ai profili di illegittimità riscontrati. Le spese di lite sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese processuali. La sentenza è immediatamente esecutiva e vincola l'Amministrazione finanziaria al rispetto del provvedimento giudiziale.

Massima

L'iscrizione di ipoteca disposta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione può essere annullata per violazione dei presupposti procedurali o sostanziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica, quando ricorrano vizi che compromettono la legittimità dell'atto o della cartella di pagamento sottostante, anche se accertati solo parzialmente nel corso del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
-	della nota dell’ADER n. 24450/3953 di data 3 giugno 2024, con la quale è stata disposta iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia a garanzia di quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, per un importo complessivo pari a € 471.163,83, sulla base della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018;
-	della nota dell’ADER n. 022 2023 14600001 44005, fascicolo n. 2023/3133, di data 7 giugno 2024, con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria;
-	della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018;
-	del ruolo richiamato nella suddetta cartella di pagamento;
-	degli atti presupposti e connessi.
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2024, proposto da
AZ. AGR. SORA GIANFRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader  Agenzia delle Entrate  Riscossione e di Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) lo accoglie in parte, negli stretti limiti precisati in motivazione;
b) lo respinge nel resto;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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