Sentenza n. 202300441/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Gardale dei Fratelli Chiari ha ricevuto un'intimazione di pagamento dalla sede di Brescia dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data successiva al 14 ottobre 2021, attraverso la propria casella di posta certificata. L'intimazione richiede il pagamento di una somma complessiva di 782.299,94 euro, quantificata come prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, relativamente a contributi agricoli per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. La ricorrente ha presentato ricorso al TAR della Lombardia per l'annullamento di questo provvedimento di riscossione, contestando la legittimità della richiesta di pagamento nei confronti dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Seconda del TAR di Brescia e discusso nell'udienza pubblica del 16 febbraio 2023.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema di amministrazione dei contributi agricoli, governato dalle disposizioni dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore comunitario, che opera in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva di somme dovute in relazione ai finanziamenti agricoli. Il sistema di riscossione è disciplinato dalla normativa tributaria generale, dalle direttive dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune e dai regolamenti dell'AGEA in tema di beneficiari di aiuti. In particolare, la riscossione delle somme ritenute indebitamente versate come contributi agricoli è assoggettata alle procedure di ingiunzione fiscale e di recupero coattivo di cui al codice tributario e alle leggi speciali sulla riscossione delle entrate dello Stato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della pretesa della pubblica amministrazione di riscuotere importi significativi a titolo di prelievo supplementare e interessi relativi a campagne di contributi agricoli risalenti a oltre quindici anni prima. In particolare, emerge una questione complessa circa la corretta qualificazione dei versamenti effettuati dalla ricorrente, la tempestività delle comunicazioni di irregolarità e la fondatezza delle richieste di recupero, elementi che potevano presentare profili di illegittimità gestionale o procedimentale nei confronti della pretesa contributiva. La problematica distingueva diversamente le quattro campagne agricole interessate, suggerendo che alcune avessero vicende procedimentali consolidate mentre altre ancora meritevoli di accertamento specifico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto opportuno di operare una valutazione differenziata per campagna agricola, accogliendo presumibilmente allegazioni riguardanti l'illegittimità della riscossione per talune campagne sulla base di elementi acquisiti in giudizio circa vizi procedimentali, prescrizioni o mancato rispetto di termini dichiarativi precedentemente decorsi. Per le campagne 2003-2004 e 2006-2007, il collegio ha ritenuto consolidata la posizione della ricorrente sul piano della contestazione e ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità della pretesa di recupero della amministrazione nei confronti della società ricorrente. Conversamente, per le campagne 2005-2006 e 2007-2008, il TAR ha ritenuto necessario il compimento di ulteriori istruttorie al fine di appurare il fondamento fattuale e normativo della richiesta di riscossione, evidenziando quindi la sussistenza di questioni ancora aperte che meritavano specifico approfondimento probatorio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato una sentenza interlocutoria non definitiva, respingendo il ricorso limitatamente alle campagne 2003-2004 e 2006-2007, mantenendo così in vigore le intimazioni di pagamento relative a questi periodi, mentre ha ordinato l'apertura di un procedimento istruttorio per le campagne 2005-2006 e 2007-2008, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica fissata per il 18 ottobre 2023. Questo significa che la ricorrente ha ottenuto un risultato parziale, costituito dalla possibilità di dimostrare in sede istruttoria i propri motivi di contestazione per due delle quattro campagne, mentre per le altre due campagne la pretesa di riscossione della pubblica amministrazione è rimasta pienamente confermata. La sentenza è dichiarata esecutiva per quanto riguarda le campagne per le quali il ricorso è stato respinto.
Massima
La pubblica amministrazione, nel recupero di contributi agricoli mediante intimazione di pagamento coattivo, deve sottostare al sindacato di legittimità anche quando la riscossione è richiesta a distanza di molti anni, potendo il giudice amministrativo ordinare istruttoria per accertare la fondatezza della pretesa qualora sussistano elementi di incertezza sulla regolarità procedimentale della comunicazione di irregolarità o sui presupposti di fatto della richiesta di recupero.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90002484 15/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, inviata in data successiva al 14 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 782.299,94 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008; sul ricorso numero di registro generale 949 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA GARDALE DEI FRATELLI CHIARI, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Visto l'art. 36 comma 2 cpa; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) non definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso limitatamente alle campagne 2003-2004 e 2006-2007; (b) dispone istruttoria per le campagne 2005-2006 e 2007-2008, come precisato in motivazione; (c) rinvia la residua trattazione del merito all’udienza pubblica del 18 ottobre 2023. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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