Sentenza n. 202300416/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia verte su un ricorso amministrativo proposto dall'Azienda Agricola Feroldi Pietro e Giacomo avverso la comunicazione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) protocollata in data 4 marzo 2021 e notificata l'11 marzo 2021. Con tale comunicazione, l'AGEA ha intimato all'azienda agricola il versamento di un prelievo supplementare, riferibile alla campagna agricola 1996-1997, per un importo totale di € 21.801,14 a titolo di capitale e € 11.482,99 a titolo di interessi. La richiesta riguardava somme presumibilmente dovute in seguito a verifiche o ricalcoli effettuati molti anni dopo i fatti generatori delle medesime, circostanza che ha indotto il ricorrente a impugnare il provvedimento dinanzi al tribunale amministrativo territorialmente competente, ossia il TAR della Lombardia sezione di Brescia, nonché a formulare una domanda di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento contestato.
Il quadro normativo
La materia in questione rientra nel complesso della disciplina dei contributi e dei prelievi in agricoltura, regolamentati da una pluralità di normative sia di diritto interno sia di diritto dell'Unione europea. L'AGEA opera come agenzia dello Stato, istituita al fine di gestire l'erogazione di contributi, premi e sussidi nel settore agricolo, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti attuativi. La comunicazione di prelievo supplementare costituisce un provvedimento amministrativo incidendo sulla situazione giuridica del contribuente, e dunque è sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di legalità, proporzionalità e rispetto del contraddittorio procedimentale. La determinazione di somme dovute da parte di una pubblica amministrazione deve rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge e non può basarsi su valutazioni arbitrarie o carenti di motivazione.
La questione giuridica
Il punto controverso nella causa riguardava la legittimità della richiesta di versamento formulata dall'AGEA a distanza di quasi venticinque anni dai fatti oggetto di contestazione, vale a dire dalla campagna agricola 1996-1997. La questione principale investiva pertanto l'applicabilità di eventuali termini di decadenza o prescrizione nella pretesa creditoria dell'amministrazione, nonché la corretta procedimentalità seguita nella formulazione della richiesta. Inoltre, la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente implicava una valutazione dell'eventuale danno derivante dall'atto amministrativo contestato, nel caso in cui lo stesso fosse stato giudicato illegittimo. Il ricorrente ha dunque sollevato questioni complesse di carattere sia procedimentale sia sostanziale, relative ai presupposti legittimanti l'esercizio del potere amministrativo e alla responsabilità dell'amministrazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha approfondito le questioni dedotte dal ricorrente, esaminando la fondatezza della pretesa creditoria dell'AGEA alla luce dei termini di decadenza applicabili e delle modalità procedimentali seguite nella comunicazione. Il tribunale, pur riconoscendo il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche devono recuperare le somme dovute dalle amministrate, ha ritenuto fondati almeno alcuni dei motivi di ricorso dedotti, verificando che taluni aspetti della comunicazione risultassero difformi dalle prescrizioni normative ovvero che taluni crediti risultassero decaduti secondo i termini previsti dalla legge. Tuttavia, il collegio non ha riconosciuto la fondatezza integrale della pretesa del ricorrente, respingendo ragionevolmente alcuni profili della sua doglianza. La motivazione della sentenza, pur nel margine consentito dal testo, evidenzia un atteggiamento equilibrato volto a contemperare l'interesse dell'amministrazione al recupero di somme dovute con la tutela dei diritti del contribuente.
La decisione
Il tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando conseguentemente la comunicazione dell'AGEA limitatamente ai profili risultati illegittimi, mentre ha respinto la domanda di risarcimento formulata dall'azienda ricorrente. Ha inoltre provveduto a compensare le spese di giudizio tra le parti, dato il risultato sostanzialmente contrastante della lite, e ha posto il contributo unificato a carico dell'AGEA in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso. La sentenza ordina che la medesima sia eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando dunque l'AGEA al rispetto del dispositivo nel prosieguo dei rapporti con l'azienda ricorrente.
Massima
L'amministrazione non può pretendere il recupero di crediti agricoli a distanza di termini decadenziali previsti dalla legge, e la richiesta di versamento deve risultare conforme alle prescrizioni procedimentali e sostanziali ordinarie, pena l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - della comunicazione dell’AGEA prot. n. AGEA.AGA.2021.0004876 di data 4 marzo 2021, notificata l’11 marzo 2021, con la quale è stato intimato il versamento del prelievo supplementare esigibile (campagna 1996-1997), per un importo pari a € 21.801,14 a titolo di capitale, e € 11.482,99 a titolo di interessi; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 301 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA FEROLDI PIETRO E GIACOMO, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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