Sentenza n. 202300409/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro un'intimazione di pagamento notificata dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). L'intimazione riguardava un importo complessivo di 291.131,84 euro a titolo di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiero casearia dell'annata 2007/2008. La ricorrente aveva contestato la legittimità di tale intimazione di pagamento, affermando che il debito era ormai prescritto al momento della notificazione, intervenuta in data posteriore al 14 ottobre 2021. La società ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento sia dell'intimazione che di ogni altro atto conseguente, incluso il pignoramento presso terzi già proceduto, e in via subordinata l'accertamento della prescrizione del presunto debito residuo. La controversia si inseriva nel contesto della gestione delle erogazioni comunitarie nel settore agricolo, con rimborsi e contributi soggetti a verifiche e revisioni amministrative anche a distanza di anni.
Il quadro normativo
La fattispecie è disciplinata dalle norme relative alla gestione delle erogazioni comunitarie in agricoltura, alle competenze dell'AGEA e ai termini di prescrizione dei crediti tributari dello Stato e degli enti pubblici. Le erogazioni in agricoltura, finanziamenti comunitari gestiti attraverso AGEA per conto dell'Unione Europea, sono soggette a verifiche e controlli successivi, che possono portare all'emissione di atti di recupero o di prelievo supplementare qualora emergano irregolarità o violazioni delle condizioni di assegnazione. La normativa prevede termini specifici per l'esercizio del diritto di riscossione da parte dell'amministrazione, nonché termini di prescrizione ordinaria e abbreviata che variano in base alla natura del credito. In materia di riscossione tributaria e amministrativa, le competenze sono distribuite tra AGEA e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quest'ultima responsabile dell'attività di esazione coattiva secondo il sistema europeo di riscossione.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se l'intimazione di pagamento del 2021 fosse stata emessa in violazione dei termini di prescrizione applicabili al credito di prelievo supplementare relativo all'annata 2007/2008, ovvero se il debito fosse stato estinto per effetto del decorso dei termini ordinari di prescrizione durante i lunghi anni intercorsi dalla campagna agricola in questione. La società ricorrente sosteneva che tra il 2007/2008 e il 2021 erano decorsi periodi di tempo tali da determinare la prescrizione del credito amministrativo, rendendo illegittima l'azione di recupero della pubblica amministrazione. La questione toccava il delicato equilibrio tra il diritto dell'amministrazione di riscuotere i crediti derivanti da verifiche su erogazioni comunitarie e i diritti dei cittadini alla certezza del diritto e alla non perpetuità dei debiti verso lo Stato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nel corso del procedimento e in vista della sentenza finale, ha rilevato una circostanza sopravvenuta che ha radicalmente mutato la situazione processuale: nel periodo tra il deposito del ricorso e l'udienza del 6 aprile 2023, il fatto che determinava la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere un pronunciamento giudiziale è intervenuto. Sebbene la sentenza non espliciti quale sia stato precisamente l'evento sopravvenuto, dalla declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse si può desumere che il debito è stato estinto durante il procedimento, sia per effetto della prescrizione che, nel frattempo, ha compiuto il suo corso, sia per altre cause estintive. In tal caso, una sentenza di merito che si pronunciasse sull'annullamento dell'intimazione avrebbe perso ogni efficacia pratica, essendo il debito comunque venuto meno indipendentemente dalla decisione giudiziale. Il giudice ha correttamente ritenuto che, venuta meno la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, il processo non poteva proseguire sul merito perché privo di una controversia effettivamente decidibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciamento che comporta l'estinzione del procedimento senza una decisione sulla controversia sostanziale tra le parti. In conseguenza di tale provvedimento, il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti, ritenendo che entrambe avessero agito con ragionevole fondamento nel ricorrere e nel controrricorrere dinanzi al tribunale amministrativo. La sentenza è stata ordinata eseguita dall'autorità amministrativa, conforme alle previsioni del codice del processo amministrativo in materia di sentenze del giudice amministrativo.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo il credito tributario dedotto in controversia si estingue per prescrizione o per altra causa sopravvenuta durante il procedimento, il ricorso diviene improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse concreto a decidere, non potendo una sentenza di merito produrre effetti pratici su una situazione giuridica venuta meno al momento della pronuncia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, • dell’intimazione di pagamento 019 2021 90003243 18/000 dell’importo di €uro 291.131,84 con riferimento all’annata lattiero casearia 2007/2008 notificata in data successiva al 14.10.2021; • di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, dell’atto di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1524; e, in ogni caso, per l’accertamento: dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’azienda agricola ricorrente con riferimento all’annata 2007/2008. sul ricorso numero di registro generale 871 del 2021, proposto da Società Agricola Testa S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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