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Sentenza n. 202300039/2023

Sentenza n. 202300039/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300039/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società agricola denominata Vallicella Imerio e Roberto S.S. ha ricevuto il 29 ottobre 2021 un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sede di Mantova, con la quale veniva richiesto il pagamento di 121.029,22 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione riferiti alla campagna agricola 2003-2004. Contemporaneamente è stato emesso un atto di pignoramento presso terzi ai danni della società. La controversia nasce dalla pretesa dell'amministrazione di riscuotere crediti agricoli molto risalenti, gestiti dall'Agea e iscritti a ruolo secondo le modalità previste dal decreto legge 27 del 2019, il quale ha disciplinato un nuovo regime per i cosiddetti "Residui Agea", ovvero i crediti storici che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura aveva nei confronti di soggetti del settore agricolo. La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento ritenendo illegittima la pretesa dell'amministrazione, sostenendo che il credito non potesse più essere riscosso.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso regime giuridico della riscossione dei crediti pubblici, e in particolare dei crediti afferenti all'erogazione di contributi e prestazioni nel settore agricolo. Il decreto legge 27 del 2019, convertito in legge, ha introdotto una disciplina specifica per il recupero dei cosiddetti "Residui Agea", introducendo modalità particolari di iscrizione a ruolo e riscossione di crediti accumulatisi nel corso degli anni presso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Tuttavia, qualunque sia la specifica normativa che consente la riscossione, essa rimane assoggettata ai principi generali del diritto tributario e amministrativo, inclusi quelli concernenti la prescrizione dei crediti pubblici. La prescrizione rappresenta un istituto fondamentale dell'ordinamento, funzionante a tutelare la certezza dei diritti e a impedire che l'amministrazione possa riscuotere crediti ormai lontani nel tempo senza rispettare i termini legali stabiliti per l'azione di riscossione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il credito vantato dall'amministrazione fosse ancora riscuotibile al momento dell'intimazione di pagamento notificata il 29 ottobre 2021, oppure se fosse estinto per effetto della prescrizione. Data la considerevole distanza temporale tra il periodo cui il credito si riferiva, la campagna agricola 2003-2004, e il momento della pretesa di riscossione, accaduto nel 2021, era giuridicamente rilevante verificare se l'amministrazione avesse operato entro i termini prescrittivi stabiliti dall'ordinamento per la riscossione di crediti tributari e contributivi. La società ricorrente ha contestato che, indipendentemente dalla possibilità astratta consentita dal decreto legge 27 del 2019 di iscrivere a ruolo crediti residui, il diritto concreto di riscossione era stato estinto dal decorso del tempo secondo le norme sulla prescrizione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente, accogliendo integralmente il ricorso proposto dalla società agricola. Nel valutare la questione della prescrizione, il collegio giudicante ha considerato che l'ordinamento stabilisce termini perentori entro i quali l'amministrazione deve agire per riscuotere i propri crediti, e che il semplice rinnovamento della disciplina normativa attraverso il decreto legge 27 del 2019 non è idoneo a sospendere l'esecuzione di tali termini né a consentire la riscossione di crediti ormai decaduti per effetto della prescrizione. Il giudice ha ritenuto che il credito fosse legittimamente estinto e che pertanto l'intimazione di pagamento, pur formalmente corretta dal punto di vista procedurale, era sostanzialmente illegittima poiché fondata su una pretesa economica ormai inesigibile. La valutazione del TAR si è concentrata sulla prevalenza della regola della prescrizione sulla volontà amministrativa di recuperare crediti storici, impedendo così che norma di riscossione avesse effetto retroattivo per resurreggere crediti che il tempo aveva estinto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto completamente il ricorso della società Vallicella Imerio e Roberto S.S. La sentenza ha annullato l'intimazione di pagamento n. 064 2021 90001525 61/000, l'atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684 e l'iscrizione a ruolo denominata "Residui Agea ex DL 27/2019". Soprattutto, il giudice ha dichiarato prescritto il credito vantato dall'amministrazione, il che comporta l'estinzione definitiva della pretesa creditoria e l'impossibilità per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e per l'Agea di proseguire azioni di recupero. Le spese della controversia sono state compensate, per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. La sentenza è divenuta immediatamente esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

Massima

La prescrizione del credito dell'amministrazione secondo le norme tributarie non può essere sospesa o superata dal successivo intervento di legge che introduca modalità innovate di riscossione di crediti residui, restando fermi i termini legali ordinari per l'esercizio dell'azione di recupero dei crediti pubblici. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA. Giudici componenti: Bernardo Massari, Presidente; Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore; Marcello Bolognesi, Referendario. Ricorrente: Vallicella Imerio e Roberto S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia. Convenuti: Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6. Oggetto del ricorso: annullamento dell'intimazione di pagamento n. 064 2021 90001525 61/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 121.029,22 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2003-2004; annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684; annullamento del ruolo "Residui Agea ex DL 27/2019". Registri di causa: ricorso numero di registro generale 1067 del 2021. Udienza pubblica: 14 dicembre 2022. Relatore: dott. Massimo Zampicinini. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara prescritto il credito vantato dall'amministrazione resistente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati Bernardo Massari, Massimo Zampicinini, Marcello Bolognesi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento:
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001525 61/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 121.029,22 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2003-2004;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/684;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”.
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2021, proposto da
Vallicella Imerio e Roberto S.S. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara prescritto il credito vantato dall’amministrazione resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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