AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300368/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola, la Bianchera Albino e Claudio S.S., ha ricevuto una cartella di pagamento numero 06420210004916490000 emanata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader), competente per la provincia di Mantova. Tale cartella costituiva un atto di coazione amministrativa nei confronti della società ricorrente per il pagamento di una somma ritenuta dovuta. La società agricola, ritenendo illegittime le rivendicazioni contenute nella cartella o quanto meno illegittime alcune delle ragioni poste a fondamento di essa, ha deciso di proporre ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella sezione staccata di Brescia nel 2021, contestando sia il procedimento amministrativo che ha condotto alla formazione dell'atto sia il merito della pretesa tributaria o parafiscale lamentata nella cartella stessa.
Il quadro normativo
Il contenzioso si colloca all'interno del sistema della riscossione coattiva dei crediti tributari e parafiscali, regolato dal Codice della Riscossione, che disciplina le modalità e le condizioni secondo cui l'Amministrazione finanziaria può agire per recuperare somme dovute ai sensi della legge. Tale ambito comprende anche i crediti derivanti da contributi agricoli o altre erogazioni gestite da agenzie pubbliche come l'Agea, con cui Ader collabora per la riscossione. Il ricorso amministrativo avverso cartelle di pagamento rappresenta uno strumento giurisdizionale fondamentale per tutelare il contribuente da eventuali vizi procedurali, errori materiali di calcolo, applicazione ingiustificata di norme, o altri profili di illegittimità dell'atto amministrativo che determina l'obbligo di pagamento. La normativa amministrativa garantisce al ricorrente il diritto di ottenere l'annullamento della cartella ove sussistano vizi invalidanti, fermo restando che devono essere rispettati i presupposti di ammissibilità del ricorso.
La questione giuridica
Il ricorso della società agricola articolava motivi di illegittimità della cartella di pagamento, alcuni dei quali hanno sollevato questioni procedurali o di ammissibilità ritenute successivamente improcedibili dal collegio giudicante, mentre altri motivi toccavano il merito sostanziale della fattispecie. Il contrasto fra le parti riguardava sia la legittimità formale e procedurale dell'atto emesso da Ader sia la fondatezza delle pretese tributarie o parafiscali sottese, ossia se l'Amministrazione avesse correttamente operato tanto sul piano del procedimento quanto su quello del contenuto della decisione. La complessità risiedeva nel fatto che il ricorso conteneva profili eterogenei: alcuni rimettevano in questione la correttezza dei presupposti di fatto e di diritto della cartella, mentre altri potevano riguardare la corretta costituzione del credito in capo all'Amministrazione medesima.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha operato una distinzione fra i diversi motivi portati dalla ricorrente, ritenendo che parte di essi non fossero idonei a essere decisi in quella sede ovvero non potessero procedere per ragioni di carattere procedurale, tecnico o di ricevibilità. Rispetto a tale componente improcedibile, il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile o comunque non decidibile nel merito. Tuttavia, per quanto riguarda la restante parte dei motivi, il Tribunale ha condotto una valutazione sostanziale della controversia e ha ritenuto che almeno uno o più dei motivi addotti dalla società ricorrente fossero fondati nel merito, cioè che l'Amministrazione avesse commesso un errore, violato una procedura, o comunque operato in modo illegittimo su uno o più aspetti specifici della cartella. La decisione di compensare le spese processuali indica che il giudice ha ritenuto entrambe le parti meritevoli di tutela sotto certi profili, senza giudicare una vittoria netta di una sull'altra.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso parzialmente improcedibile ed in parte fondato, ordinando l'annullamento della cartella di pagamento contestata nelle sue componenti per cui il ricorso era risultato fondato, mentre ha rigettato i motivi giudicati improcedibili. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, con la conseguenza che ciascun contendente sostiene le proprie spese processuali senza onerazione dell'altra parte. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa competente, il che significa che Ader e Agea dovevano attenersi alle indicazioni fornite dal TAR, procedendo eventualmente all'annullamento della cartella per le parti ritenute illegittime o all'adozione di provvedimenti correttivi.
Massima
Avverso cartelle di pagamento emesse da agenzie di riscossione, il ricorso amministrativo può essere accolto parzialmente qualora alcuni motivi di illegittimità siano proceduralmente inammissibili mentre altri risultino fondati nel merito, facendo conseguire l'annullamento limitato agli aspetti della cartella dichiarati illegittimi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della “Cartella di pagamento n. 06420210004916490000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova. sul ricorso numero di registro generale 895 del 2021, proposto da Società Agricola Bianchera Albino e Claudio S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte fondato, come precisato in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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