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Sentenza n. 202300363/2023

Sentenza n. 202300363/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300363/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Azienda agricola Cristian Guarneri, operante nel settore lattiero-caseario, ha ricevuto una cartella di pagamento emessa da ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione) per un importo di 943.735,58 euro, relativa a prelievi dovuti sulle consegne di latte per i periodi annuali 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. La cartella è stata originata da un ruolo ordinario reso esecutivo da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) in data 23 giugno 2021, dunque a distanza di anni dalla produzione effettiva del latte e dalle consegne contestate. L'azienda ricorrente ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando sia il presupposto legale del prelievo sia la legittimità della procedura di riscossione seguita dall'amministrazione finanziaria.

Il quadro normativo

La materia del prelievo su latte è disciplinata da normativa comunitaria e nazionale in tema di organizzazione comune del mercato agricolo, settore lattiero-caseario. AGEA, in qualità di organismo di pagamento designato dallo Stato italiano, è responsabile dell'applicazione e della riscossione di obblighi di contribuzione legati alla produzione e alla commercializzazione del latte. Il ricorso coinvolge anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, organo competente a gestire il procedimento di riscossione coattiva delle somme dovute all'erario e agli enti amministrativi. La legittimità dei procedimenti di riscossione è subordinata al rispetto dei termini di prescrizione, della tempestività di notificazione e della correttezza della determinazione degli importi dovuti secondo le norme di settore applicabili nel periodo di riferimento.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della richiesta di pagamento emessa a distanza di oltre dieci anni dai fatti che l'avrebbero generata, nonché la corretta applicazione della normativa di settore per i quattro anni considerati. La questione è se AGEA abbia correttamente determinato i presupposti del prelievo latte per ciascuna annata agricola e se il procedimento di riscossione sia stato instaurato in conformità ai termini di prescrizione e alle garanzie procedurali dovute al contribuente. Ulteriormente, la controversia tocca il tema della prescrizione biennale o della nullità del procedimento di riscossione quando istaurato con eccessivo ritardo rispetto ai fatti costitutivi dell'obbligazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto fondato il ricorso almeno in parte, riconoscendo illegittimità o carenza di presupposti nei confronti di due specifiche annate lattiere. Il collegio ha evidenziato che, sebbene il prelievo fosse formalmente previsto dalla normativa di settore, la cartella di pagamento conteneva vizi procedurali o sostanziali che ne inficiavano la legittimità per le annate 2005/2006 e 2007/2008. Diversamente, per le annate 2006/2007 e 2008/2009, il TAR ha ritenuto che AGEA potesse fondare validamente la richiesta, pur assoggettandola a verifiche ulteriori secondo le prescrizioni della motivazione. La sentenza ha dunque accolto parzialmente il ricorso, applicando un giudizio differenziato sulle singole annate agricole, dimostrando una analisi disaggregata della legittimità del provvedimento complessivo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 15 marzo 2023, ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato la cartella di pagamento n. 035 2021 00080655 31 000 nella parte relativa alle annate lattiere 2005/2006 e 2007/2008, ritenendo tali anni scoperti di legittimità amministrativa. Diversamente, per le annate 2006/2007 e 2008/2009, la cartella rimane in vigore, lasciando comunque aperta la strada a successive verifiche amministrative nel merito degli importi. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente al principio per cui il ricorso parzialmente accolto comporta generalmente una ripartizione equa dei costi processuali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'Autorità amministrativa competente.

Massima

La riscossione di contributi agricoli è legittima soltanto se rigorosamente conforme alle condizioni sostanziali e procedurali previste dalla normativa di settore e se instaurata entro i termini di prescrizione, potendo essere annullata per i periodi in cui manchino i presupposti legali della contribuzione medesima. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA nel registro generale numero 839 del 2021. Componenti del collegio: Mauro Pedron, Presidente FF; Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Estensore; Massimo Zampicinini, Referendario. Ricorrente: Azienda agricola Cristian Guarneri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale secondo Registri di Giustizia. Convenuta: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale secondo Registri di Giustizia. ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione) non costituita in giudizio. Oggetto del ricorso: Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 035 2021 00080655 31 000 dell'importo di euro 943.735,58 avente ad oggetto "prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009; altresì per l'annullamento del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23 giugno 2021 e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. Procedimento: Udienza pubblica del 15 marzo 2023. Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi. Udito il difensore della parte ricorrente secondo il verbale di udienza. Dispositivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alle annate lattiere 2005/2006 e 2007/2008. Le spese di giudizio sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Pronuncia: Accolto parzialmente nei termini della motivazione. Sede: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda. Data di pronuncia: 15 marzo 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080655 31 000 dell'importo di €uro 943.735,58 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.06.2021,
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, proposto da
azienda agricola Cristian Guarneri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alle annate lattiere 2005/2006 e 2007/2008.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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