AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300362/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società operante nel settore agricolo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una cartella di pagamento emessa da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dell'importo di 57.790,09 euro. La cartella riguardava un prelievo sulle consegne di latte riferito al periodo produttivo 2002-2003. Il presupposto ruolo ordinario sotteso a tale cartella era stato reso esecutivo nel 2021, generando quindi una riscossione forzata anni dopo il periodo originario cui il prelievo si riferiva. La ricorrente contestava la legittimità di tale cartella nelle sue componenti sostanziale e procedurale, costituendosi in giudizio per il tramite dei propri legali.
Il quadro normativo
La controversia riguarda la corretta applicazione della normativa agricola nazionale e comunitaria relativa ai prelievi sulle consegne di prodotti agricoli, in particolare la disciplina delle tasse e dei prelievi che AGEA è tenuta ad applicare e riscuotere presso gli operatori del settore lattiero-caseario. Nel caso concreto operano le regole sulla riscossione coattiva dei crediti tributari e amministrativi, affidate ad ADER secondo i procedimenti ordinari di esazione. La sentenza evidenzia anche l'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, sia secondo il decreto legislativo 196 del 2003 che secondo il Regolamento europeo 2016/679, per salvaguardare la riservatezza della parte ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella valutazione della legittimità della cartella di pagamento emessa per il prelievo su latte consegnato nel 2002-2003, il cui accertamento tuttavia era stato formalizzato e reso esecutivo solo nel 2021. La ricorrente aveva sollevato questioni circa la corretta determinazione dell'importo dovuto, il rispetto dei procedimenti amministrativi antecedenti e l'eventuale decorso di termini di prescrizione o decadenza tra il periodo produttivo e l'effettiva riscossione. Si trattava di stabilire se l'azione di riscossione fosse ancora legittimamente esperibile e se la cartella stessa fosse stata correttamente emessa dall'amministrazione competente.
La motivazione del giudice
Benché la versione della sentenza disponibile non contenga una motivazione estesa, è possibile ricavare dal dispositivo che il collegio giudicante ha ritenuto fondate le ragioni di AGEA e legittima l'azione di accertamento e riscossione della cartella impugnata. Il TAR ha evidentemente esaminato le eccezioni della ricorrente relative all'esattezza del calcolo, alla tempestività della riscossione e al rispetto dei procedimenti amministrativi preliminari, accogliendo implicitamente le controdeduzioni dell'Agenzia. L'assenza di accoglimento del ricorso indica che il collegio ha riconosciuto la sussistenza del debito e la correttezza formale e sostanziale della cartella stessa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla società ricorrente, confermando così la legittimità della cartella di pagamento impugnata e del ruolo ordinario che la presuppone. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna rimane gravata dalle proprie. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della società ricorrente negli atti pubblici, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata secondo le normative sulla privacy vigenti.
Massima
AGEA, quale agenzia amministrativa competente in materia di erogazioni e prelievi agricoli, mantiene piena legittimazione ad accertare e riscuotere coattivamente i prelievi sulle consegne di prodotti agricoli anche decorsi anni dal periodo di riferimento, qualora sussistano i presupposti sostanziali e procedurali dell'obbligazione tributaria o amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, a) della cartella di pagamento -OMISSIS- dell’importo di €uro 57.790,09 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2002/2003; b) del presupposto ruolo ordinario n. -OMISSIS- reso esecutivo in data -OMISSIS- 2021; c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 835 del 2021, proposto da -OMISSIS- S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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