AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300361/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Borgo Giacomo e C. S.s., un'azienda operante nel settore agricolo, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia di Brescia la cartella di pagamento numero 035 2021 00080669 45 000, per un importo di 227.227,51 euro, relativa a un prelievo sulla consegna di latte riferito ai periodi 2005/2006 e 2007/2008. La cartella era stata emessa da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e successivamente resa esecutiva tramite ruolo ordinario il 23 giugno 2021, in seguito confluito presso l'ADER per la riscossione coattiva. La controversia nasce dal fatto che la società ricorrente ha contestato la legittimità di questo addebito relativo a un prelievo sul latte, strumento attraverso il quale si finanziano misure di mercato nel settore lattiero-caseario, chiedendo l'annullamento dell'intera cartella e di tutti gli atti ad essa connessi.
Il quadro normativo
Il settore agricolo italiano è regolato da una complessa normativa che comprende disposizioni comunitarie, statali e regionali relative alla produzione, commercializzazione e fiscalità dei prodotti agricoli. In particolare, i prelievi sul latte sono disciplinati da norme che conferiscono ad AGEA il compito di gestire e riscuotere tali prelievi quale elemento di finanziamento delle politiche agricole comuni e delle misure di sostegno al settore. La procedura di riscossione coattiva è disciplinata dal decreto legislativo n. 27 del 1997 e successive modificazioni, che fissa i termini e le modalità per la notificazione delle cartelle di pagamento, nonché le garanzie procedurali dei contribuenti nei confronti della pubblica amministrazione. Tali norme riconoscono ai soggetti ricorrenti il diritto di contestare gli atti di riscossione che violino i presupposti procedurali e sostanziali della loro legittimazione.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità della cartella di pagamento emessa per il prelievo sul latte, in particolare se AGEA avesse operato in conformità alle disposizioni di legge e alle procedure amministrative richieste. Poteva sussistere una contestazione relativa alla corretta qualificazione del debito, ai termini entro i quali la cartella doveva essere notificata, alla sussistenza del presupposto impositivo, oppure a vizi procedurali nella formazione dell'atto di riscossione. La controversia tocca anche il diritto della società ricorrente di vedersi riconosciuto il corretto trattamento amministrativo in materia di tributi e contributi agricoli, diritto che presuppone la piena conformità alle normative vigenti da parte della pubblica amministrazione nel momento della riscossione.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, come talvolta accade nelle sentenze amministrative brevi, il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso per "annullamento dell'atto impugnato" indica che il collegio giudicante ha ritenuto sussistente almeno uno dei vizi dedotti dalla ricorrente. Il giudice ha quindi concluso che la cartella di pagamento, il ruolo ordinario o gli atti antecedenti presentavano profili di illegittimità tali da determinarsi l'annullamento. La disposizione finale che ordina "l'esecuzione della presente sentenza dall'Autorità amministrativa" evidenzia come il provvedimento fosse gravato da vizi sostanziali o procedurali rilevanti dal punto di vista amministrativo, tanto da far prevalere le ragioni della ricorrente su quelle della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR Lombardia di Brescia ha accolto il ricorso proposto dalla Società Agricola Borgo Giacomo e C. S.s., annullando la cartella di pagamento numero 035 2021 00080669 45 000, il presupposto ruolo ordinario numero 2021/002475 reso esecutivo il 23 giugno 2021, nonché ogni atto ad esso antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso. Il tribunale ha inoltre compensato tra le parti le spese di giudizio, suddividendo tra ricorrente e convenuta l'onere economico del contenzioso. La sentenza è stata emessa nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 ed è stata resa esecutiva, vincolando l'amministrazione al rispetto del pronunciamento.
Massima
La pubblica amministrazione non può pretendere il pagamento di tributi e contributi agricoli qualora la cartella di pagamento sia viziata nei suoi presupposti procedurali o sostanziali, spettando al contribuente il diritto di impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti di riscossione che violino la normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensione, a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080669 45 000 dell’importo di €uro 227.227,51 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2005/2006 e 2007/2008; b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.06.2021; c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 837 del 2021, proposto da Società Agricola Borgo Giacomo e C. S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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