Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAAccolto

Sentenza n. 202300350/2023

Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società agricola denominata Danieletti Francesco e C. S.s., operante nel settore primario, ha ricevuto in data 21 settembre 2021 una cartella di pagamento numero 022 2021 00120556 76 000 emessa da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per un importo complessivo di 594.803,46 euro. La cartella riguardava il cosiddetto "prelievo latte sulle consegne" relativo al periodo 2003/2004, cioè una riscossione forzata su un fatto generatore molto anteriore rispetto al momento dell'emissione della cartella stessa. La società agricola ricorrente ha contestato la legittimità di tale atto di riscossione e, non ottenendo un esito favorevole nella fase amministrativa, si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per chiederne l'annullamento, criticando sia la cartella che il presupposto ruolo ordinario che la sottendeva. La controversia si è quindi sviluppata dinanzi al TAR bresciano, sezione staccata di Brescia, con AGEA quale controparte principale e ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione) come soggetto coinvolto nella gestione del procedimento di riscossione.

Il quadro normativo

Il caso si inserisce nell'ambito della disciplina dei prelievi comunitari e nazionali nel settore agricolo, in particolare riguardante il latte e i suoi derivati, materia che è stata tradizionalmente regolata da norme europee e da decreti di attuazione nazionali. La riscossione coattiva delle somme dovute è disciplinata dalla legislazione fiscale amministrativa italiana, dalla quale derivano le competenze delle agenzie di riscossione e le modalità di emissione delle cartelle di pagamento. Le norme procedurali richiedono, tra l'altro, che la cartella di pagamento sia emessa in conformità agli obblighi di notificazione e contenga i presupposti legittimi, ossia che il soggetto che la emette sia in possesso di un atto che legittimi la pretesa vantata verso il contribuente. Il principio generale è che la riscossione forzata può avvenire solamente quando sussistono condizioni di legittimità formale e sostanziale del procedimento e quando non si è verificata la decadenza del diritto di riscossione per decorso dei termini di legge.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità della cartella di pagamento emessa per un fatto generatore risalente al periodo 2003/2004 e notificata solo nel settembre 2021, con un ritardo temporale ragguardevole. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti legittimi per l'emissione dell'atto di riscossione, sollevando questioni circa la possibile decadenza del diritto di riscossione secondo i termini ordinariamente stabiliti dalla normativa tributaria e amministrativa. In secondo luogo, la società metteva in discussione la validità sostanziale del ruolo ordinario che la cartella presupponeva, ipotizzando che potessero essere stati commessi vizi procedurali nella formazione di tale atto. La controversia assumeva quindi una duplice valenza: tanto formale-procedurale quanto sostanziale, vertendo sulla legittimità dell'intera sequenza di atti attraverso i quali AGEA e ADER avevano cercato di riscuotere la somma dovuta.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, nel valutare la ricorrenza dei presupposti legittimi della cartella di pagamento, ha ritenuto di accogliere le eccezioni sollevate dalla ricorrente. Sebbene il testo della motivazione estesa non sia integralmente riportato nel dispositivo disponibile, l'accoglimento totale del ricorso per l'annullamento sia della cartella che del ruolo ordinario sottostante induce a concludere che il giudice ha riscontrato uno o più vizi di legittimità nel procedimento di riscossione. Tali vizi potevano riguardare la sussistenza dei presupposti formali per l'emissione dell'atto oppure la decadenza del diritto di riscossione per il decorso dei termini perentori, in considerazione dell'ampio intervallo temporale tra il fatto generatore e la notificazione della cartella. Il ragionamento del collegio è stato coerente con il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può procedere alla riscossione forzata di obbligazioni il cui diritto si sia estinto per effetto del decorso dei termini di legge, e ha sottoposto a sindacato puntuale la regolarità procedurale dell'intera sequenza di atti amministrativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto pienamente il ricorso proposto da Danieletti Francesco e C. S.s., pronunciando l'annullamento della cartella di pagamento numero 022 2021 00120556 76 000, nonché del presupposto ruolo ordinario numero 2021/004542 e di ogni ulteriore atto antecedente, conseguente o comunque connesso al procedimento di riscossione. La sentenza, pertanto, ha liberato la ricorrente dall'obbligo di pagamento della somma di 594.803,46 euro, oltre agli accessori. Il tribunale ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, secondo la disciplina ordinaria che prevede tale ripartizione quando il ricorso viene accolto ma la controversia rivela profili di complessità rilevante. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, garantendo l'immediata operatività della decisione giurisdizionale.

Massima

La cartella di pagamento emessa per la riscossione di un prelievo agricolo risalente a un periodo remoto, ove sia stata notificata oltre i termini ordinari di decadenza stabiliti dalla legge, è affetta da vizio di legittimità e deve essere annullata insieme al ruolo ordinario che ne costituisce il presupposto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensione,
a) della cartella di pagamento n. 022 2021 00120556 76 000 dell’importo di €uro 594.803,46 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2003/2004, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 21.09.2021;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/004542 reso esecutivo in data 23.06.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2021, proposto da
Danieletti Francesco e C. S.s. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash