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Sentenza n. 202300349/2023

Sentenza n. 202300349/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300349/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ditta agricola ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa da AGEA per l'importo di 1.089.735,63 euro relativa a cosiddetti "prelievi latte sulle consegne", ossia importi dovuti dall'impresa in applicazione di regimi di contribuzione o prelievo riferiti a più campagne lattiere anni 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. La cartella era stata resa esecutiva e successivamente delegata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per l'incasso coattivo. L'impresa ricorrente ha contesto la legittimità della richiesta di pagamento, affermando che alcuni dei prelievi per i quali le era stato chiesto di pagare violavano le norme che li disciplinavano o erano stati illegittimamente determinati. Il ricorso è stato presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con il proposito di ottenere l'annullamento totale della cartella ovvero almeno della parte illegittima di essa.

Il quadro normativo

La materia dei contributi e dei prelievi in agricoltura è disciplinata sia da norme nazionali che da regolamenti europei nel contesto della Politica Agricola Comune. AGEA opera come intermediario dello Stato italiano per l'erogazione di sussidi e la gestione di regimi di sostegno al settore agricolo, nonché per la riscossione di eventuali importi dovuti dagli operatori del settore in virtù di specifiche normative comunitarie e nazionali. I prelievi su specifici prodotti, come il latte, sono storicamente stati uno strumento di regolazione del mercato agricolo e di finanziamento di programmi comunitari. Le cartelle di pagamento emesse da AGEA seguono specifiche procedure amministrative e devono rispettare i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge sui tributi minori e dai regolamenti di settore, incluso il rispetto dei termini di decadenza e della corretta individuazione della base imponibile.

La questione giuridica

Il giudice ha dovuto accertare se la cartella di pagamento fosse stata legittimamente emessa in tutte le sue componenti, ovvero se alcuni dei prelievi richiesti per specifiche campagne lattiere fossero affetti da vizi di legittimità tali da giustificarne l'annullamento. La controversia investiva sia profili procedurali relativi all'emissione dell'atto che profili sostanziali riguardanti l'applicabilità delle norme di settore a ciascuna campagna agricola. Si poneva altresì la questione della corretta determinazione dell'importo per ciascuno dei periodi contestati e del rispetto dei termini entro i quali la Pubblica Amministrazione poteva procedere alla riscossione. La complessità della vicenda derivava dall'articolazione della cartella su più anni e dalla necessità di valutare separatamente la legittimità di ciascun prelievo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha accolto il ricorso solo parzialmente, distinguendo tra le diverse campagne lattiere oggetto della cartella. Nelle motivazioni, il collegio ha evidentemente ritenuto che per alcune annate — specificamente 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008 — sussistessero vizi nell'emissione dei prelievi o nell'applicazione della normativa di settore, tali da determinare l'illegittimità degli atti per quelle campagne. Per le altre annate citate nella cartella (2003/2004, 2006/2007, 2008/2009) il giudice ha invece ritenuto che la Pubblica Amministrazione avesse agito legittimamente, accogliendo verosimilmente argomentazioni relative alla corretta applicazione della disciplina normativa o della scadenza dei termini per procedere. Il percorso logico del giudice ha dunque condotto a differenziare l'accoglimento del ricorso per soli alcuni periodi, riconoscendo tuttavia ragioni di difesa valide per altri.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso nelle parti relative alle annate lattiere 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008, ordinando l'annullamento della cartella di pagamento limitatamente a questi periodi. Consequenzialmente, l'impresa ricorrente sarà liberata dall'obbligo di pagamento per un importo significativo, quale frazione dei 1.089.735,63 euro complessivamente richiesti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sopporta le proprie spese. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediatamente nei confronti dell'Autorità amministrativa, vincolandola a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Massima

La riscossione di prelievi agricoli mediante cartella di pagamento rimane legittima solo ove compiutamente rispondente alle disposizioni normative di settore e ai termini di decadenza per l'esercizio dell'azione amministrativa, potendo la Pubblica Amministrazione vedersi opporre l'annullamento del provvedimento per i periodi nei quali la determinazione dei prelievi sia risultata viziata o non conforme alle regole applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della cartella di pagamento n. -OMISSIS- dell’importo di €uro 1.089.735,63 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per le campagne lattiere 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009;
b) del presupposto ruolo ordinario n. -OMISSIS- reso esecutivo in data -OMISSIS-;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alle annate lattiere 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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