Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Accolto
Sentenza n. 202300349/2023
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l’annullamento, previa sospensiva, a) della cartella di pagamento n. -OMISSIS- dell’importo di €uro 1.089.735,63 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per le campagne lattiere 2000/2001, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009; b) del presupposto ruolo ordinario n. -OMISSIS- reso esecutivo in data -OMISSIS-; c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 832 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla la cartella di pagamento impugnata nella parte relativa alle annate lattiere 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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