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Sentenza n. 202300343/2023

Sentenza n. 202300343/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300343/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giuseppe Tolasi ha ricevuto una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di quattrocentonovantaquattromila euro circa. La cartella riguardava prelievi nel settore lattiero-caseario, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione connessi, riferiti a periodi specifici. Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ricorrendo contro sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, quale ente responsabile dell'avvio dell'azione di riscossione nel settore agricolo. La controversia si iscrive nel contesto dei sistemi di prelievo agricolo nazionale e comunitario, dove le criticità procedurali o sostanziali nella quantificazione dei debiti riescono facilmente a generare cartelle illegittime.

Il quadro normativo

La materia della riscossione coattiva delle entrate pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo centesimo, che delinea le modalità procedurali e i requisiti di validità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento. Per quanto concerne i prelievi agricoli, questi rientrano nelle forme di finanziamento del settore agricolo e possono essere amministrati attraverso le apposite agenzie specializzate quali l'Agea. La normativa europea in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli può incidere sulla legittimità e sulla base imponibile di taluni prelievi, così come la normativa italiana di attuazione. I vizi procedurali nella formazione o nella notificazione della cartella di pagamento ne comportano l'illegittimità assoluta, mentre i vizi sostanziali nella determinazione dell'importo possono invalidare il provvedimento nella parte eccedente.

La questione giuridica

Il ricorso solleva una questione di legittimità della cartella di pagamento, il cui oggetto tecnico rimane ricostruibile soltanto indirettamente dal fatto che il giudice amministrativo ha accolto interamente la domanda di annullamento. Il punto controverso potrebbe concernere tanto l'assenza di presupposti sostanziali per la pretesa impositiva, quanto vizi procedurali nella formazione della cartella, ovvero ancora questioni relative alla corretta quantificazione della base imponibile dei prelievi agricoli secondo la normativa nazionale e sovranazionale. Il fatto che il giudice accoglie senza esitazione il ricorso suggerisce che gli elementi di illegittimità erano palesi e dirimenti, non richiedendo apprezzamenti discrezionali complessi.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha valutato l'intero compendio probatorio e documentale allegato dalla ricorrenza, nonché gli atti di costituzione in giudizio prodotti dalle amministrazioni convenute. Sebbene la sentenza in questione non esponga in dettaglio le argomentazioni motivazionali, la circostanza che il ricorso viene accolto integralmente rivela che il giudice ha riscontrato uno o più vizi sostanziali o procedurali di tale gravità da non permettere il mantenimento in vigore del provvedimento impugnato. La logica complessiva della decisione suggerisce un'adesione alle ragioni tecniche e giuridiche articolate dal ricorrente, con conseguente rigetto delle difese amministrative. L'accoglimento pieno del ricorso indica inoltre che il giudice non ha ritenuto applicabili sanatorie o interpretazioni conservative del provvedimento amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso proposto da Giuseppe Tolasi, annullando la cartella di pagamento numero 035 2021 00080665 41 000 per l'intero importo di euro 494.013,01, comprensivo dei prelievi, degli interessi e degli oneri di riscossione per tutti i periodi ivi indicati. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la logica per cui ciascuno sostiene i propri oneri legali senza condanne reciproche. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, con obbligo per le autorità amministrative convenute di conformarsi al provvedimento giurisdizionale e di cessare qualsiasi azione di riscossione coattiva basata sulla cartella annullata.

Massima

La cartella di pagamento emessa per prelievi agricoli deve osservare tanto i requisiti formali e procedurali di validità quanto i presupposti sostanziali della pretesa, e il mancato rispetto di uno qualsiasi di tali elementi ne comporta l'illegittimità totale e l'annullamento in sede giurisdizionale amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della cartella di pagamento n. 035 2021 00080665 41 000 per l’importo di euro 494.013,01 emessi dalla competente Agenzia delle Entrate/Riscossione di cui in epigrafe, avente ad oggetto “prelievi latte”, “interessi”, nonché “oneri di riscossione” per i periodi ivi indicati.
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2021, proposto da
Giuseppe Tolasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato ed in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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