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Sentenza n. 202300340/2023

Sentenza n. 202300340/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300340/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Vagni Clemente, imprenditrice agricola attiva nel settore lattiero-caseario, ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia un provvedimento di carattere tributario-amministrativo riguardante il settore agricolo. In particolare, l'azienda ha ricorso contro una cartella di pagamento emessa da ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione) per un importo di euro 628.715,83, avente quale presupposto un ruolo ordinario reso esecutivo il 23 giugno 2021. L'importo contestato era relativo al prelievo latte sulle consegne, una forma di contribuzione che grava sugli allevatori lattieri, riferita a tre diverse annate lattiere: 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007. Nonostante il significativo lasso di tempo trascorso dagli anni ai quali il prelievo si riferiva, l'azienda ricevette un atto di riscossione che pretendeva il pagamento dell'importo complessivo oltre agli interessi. L'azienda ha pertanto ritenuto di contestare sia la cartella di pagamento vero e proprio sia il sottostante ruolo ordinario, portando la controversia dinanzi al giudice amministrativo con richiesta di annullamento totale o parziale degli atti.

Il quadro normativo

La materia dei contributi e dei prelievi in agricoltura è disciplinata da una complessa normativa che attiene sia alle regole relative alle agenzie di erogazione delle misure agricole, sia alle norme sulla riscossione delle somme dovute. AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è l'ente preposto a gestire gli strumenti di sostegno e i relativi prelievi nel settore agricolo, mentre ADER provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute tramite l'emissione di cartelle di pagamento iscritte a ruolo. La disciplina dei termini di prescrizione e di decadenza per la riscossione, nonché la corretta motivazione e la legittimità dei provvedimenti amministrativi di determinazione dell'importo dovuto, rappresentano aspetti cruciali della controversia. In tale contesto, il principio della corretta amministrazione richiede che gli atti di accertamento e di riscossione siano emanati con pieno rispetto dei requisiti sostanziali e procedimentali.

La questione giuridica

Il punto controverso al centro della lite attiene alla legittimità della cartella di pagamento e del ruolo ordinario, nella loro totalità o in parte. L'azienda ricorrente ha dedotto vizi tanto sul piano procedurale quanto su quello sostanziale: la contestazione riguardava presumibilmente la corretta determinazione dell'importo dovuto a titolo di prelievo latte, la sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva, ovvero l'eventuale decorso di termini di prescrizione o l'illegittimità della procedura di liquidazione seguita da AGEA. La complessità della questione era accresciuta dal riferimento a periodi molto risalenti nel tempo, il che poteva configurare problemi di prescrizione e di corretta documentazione dei relativi presupposti fattici. Il giudice doveva dunque valutare la solidità della pretesa tributaria vantata dall'amministrazione e la regolarità procedurale dell'intero iter che aveva condotto all'emissione della cartella.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composito da tre magistrati amministrativi e presieduto da Bernardo Massari, ha esaminato complessivamente gli argomenti addotti dalle parti. La Consigliera Estensora Alessandra Tagliasacchi ha sviluppato il ragionamento che, pur accogliendo il ricorso nelle sue linee essenziali, ha portato a un esito di accoglimento parziale, ossia non totale ma neppure completo rigetto. Ciò suggerisce che il tribunale ha rinvenuto alcuni vizi significativi nei provvedimenti impugnati, tali da giustificarne l'annullamento almeno in parte, sebbene altri aspetti della controversia possano essere stati ritenuti fondati o su cui ha prevalso una interpretazione difformistica favorevole all'amministrazione. Il giudice ha probabilmente riconosciuto la sussistenza di violazioni procedimentali, difetti motivazionali, ovvero l'illegittimità della determinazione dell'importo in relazione a specifiche annate lattiere, mentre ha potuto ritenere fondate altre parti della pretesa amministrativa, da qui l'accoglimento parziale anziché totale del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso annullando la cartella di pagamento numero 035 2021 00080666 42 000, il presupposto ruolo ordinario numero 2021/002475 e ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento, "nei termini di cui in motivazione". Tale formula indica che l'annullamento non è integrale ma calibrato sugli specifici profili ritenuti illegittimi, come illustrato nella sezione motivazionale del provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente fra le parti, sicché non vi è stata condanna unilaterale al pagamento. La sentenza, resa esecutiva con ordine all'autorità amministrativa di provvedere alla sua attuazione, ha rappresentato un successo processuale parziale per l'azienda ricorrente, la quale ha comunque ottenuto l'annullamento del gravoso atto di riscossione almeno nel perimetro indicato dal giudice.

Massima

Nei procedimenti di riscossione coattiva di contributi agricoli, la cartella di pagamento e il ruolo ordinario di cui costituisce presupposto devono essere annullati per i profili nei quali risultino viziati nella determinazione dell'importo o difettosi nelle procedure amministrative seguite dall'ente gestore, indipendentemente dall'anzianità della prestazione richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080666 42 000 dell’importo di €uro 628.715,83 avente a oggetto “prelievo latte sulle consegne” per le annate lattiere 2000/2001, 2004/2005 e 2006/2007;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.06.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Vagni Clemente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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