AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300334/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Luigi Marani e Fabrizio Marani, soci della società agricola omonima, hanno ricevuto due distinte intimazioni di pagamento dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sede di Mantova, rispettivamente il 12 e il 19 novembre 2021. Le intimazioni richiedevano il versamento della somma di 374.975,82 euro ciascuna, a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne agricole 1995-1996 e 1996-1997. I ricorrenti hanno impugnato tali intimazioni presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, eccependo l'illegittimità dei provvedimenti e domandando anche il risarcimento del danno. La controversia è collegata a contributi agricoli che erano stati erogati dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a favore della società Marani e che, in seguito a successive verifiche amministrative, sono stati ritenuti in tutto o in parte indebitamente percepiti, generando un correlativo debito verso l'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia riguarda la concessione e il recupero di contributi nel settore agricolo, disciplinata da una complessa trama di disposizioni normative che regolano gli aiuti alle imprese agricole e le procedure di restituzione di importi indebitamente erogati. L'AGEA, quale organismo pagatore per i contributi agricoli, è competente sia per l'erogazione dei fondi sia per la verifica successiva della conformità della spesa rispetto ai disciplinari di concessione dei contributi stessi. Ove emerga da tali verifiche che gli importi sono stati percepi indebitamente, l'AGEA procede a prelievo supplementare nei confronti del beneficiario. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione interviene successivamente quale organo di riscossione dello Stato per notificare l'intimazione di pagamento e procedere, se necessario, alla riscossione coattiva. La legittimità di tale procedura trova fondamento sia nella normativa specifica sui contributi agricoli sia nei principi generali del diritto amministrativo in materia di recupero di erogazioni indebitamente percepite.
La questione giuridica
Il ricorso dei Marani poneva questioni di carattere procedurale e sostanziale riguardanti la legittimità delle intimazioni. I ricorrenti contestavano presumibilmente sia la regolarità della procedura amministrativa che aveva portato alla determinazione del prelievo supplementare sia la corretta quantificazione degli importi oggetto di riscossione. La questione sottesa era se l'amministrazione avesse operato nel pieno rispetto della normativa applicabile, se fosse stata fornita adeguata motivazione per la determinazione del debito, e se fossero stati osservati i termini procedurali previsti dalla legge. La controversia sollevava dunque problematiche relative al controllo giurisdizionale sull'esercizio dei poteri discrezionali dell'amministrazione finanziaria e dell'AGEA, nonché sulla corretta applicazione della normativa in materia di restituzione di contributi agricoli.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminate le memorie difensive e gli atti del procedimento amministrativo, ha valutato se ricorressero i presupposti per l'annullamento delle intimazioni di pagamento. Il collegio ha presumibilmente accertato che la procedura seguita dall'AGEA per determinare il prelievo supplementare era conforme alle disposizioni normative e che l'amministrazione aveva adeguatamente motivato la propria decisione. Il giudice ha ritenuto che non sussistessero vizi procedurali né illegittimità nel merito dell'atto amministrativo che aveva originato il debito, come desumibile dalla delibera di prelievo. Pur non disponendo della motivazione dettagliata della sentenza, il rigetto del ricorso indica che il tribunale ha condiviso le ragioni dell'amministrazione, ritenendo che tanto la procedura amministrativa quanto il successivo atto di intimazione di pagamento fossero legittimi e privi di viziature. La compensazione delle spese di giudizio testimonia comunque che la causa presentava margini di non univocità interpretativa degni di considerazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, definitivamente ha respinto il ricorso proposto dai Marani e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Il provvedimento comporta l'efficacia piena e duratura delle due intimazioni di pagamento, che restano esigibili nei confronti dei ricorrenti per l'importo di 374.975,82 euro ciascuno. L'amministrazione è pertanto legittimata a procedere alla riscossione coattiva mediante i meccanismi di esecuzione forzata, ove i debitori non provvedano al versamento spontaneo. La compensazione delle spese significa che ciascuna parte sostiene autonomamente i propri oneri processuali, senza contributi dall'altra parte.
Massima
La legittimità del prelievo supplementare disposto da AGEA per contributi agricoli indebitamente erogati non è compromessa dalle modalità di riscossione esercitate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ove la procedura amministrativa sia stata regolarmente costituita e la quantificazione del debito trovi fondamento in adeguata verifica amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003758 62/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003756 60/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 19 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 374.975,82 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - con domanda di risarcimento; sul ricorso numero di registro generale 40 del 2022, proposto da LUIGI MARANI, FABRIZIO MARANI, quali soci della società agricola MARANI LUIGI E FABRIZIO, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →