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Sentenza n. 202300332/2023

Sentenza n. 202300332/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300332/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato da tre soci della società agricola denominata GROLE, rispettivamente Castellini Renato, Castellini Luigi e Castellini Guido, avverso gli atti di riscossione emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione della sede di Mantova in data 9 novembre 2021. Ciascuno dei ricorrenti aveva ricevuto intimazioni di pagamento identiche nella misura di euro 753.607,49, richieste a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione riferiti alle campagne agricole relative ai periodi 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 e 2001-2002. Oltre alle predette intimazioni, gli stessi ricorrenti avevano subito anche due atti di pignoramento presso terzi, numero 64/2021/811 e 64/2021/810, nonché trovavano iscritti nel ruolo intitolato "Residui Agea ex DL 27/2019". I ricorrenti avevano contestato in giudizio l'intera sequenza di atti di riscossione, chiedendo anche il risarcimento del danno derivante da tali provvedimenti.

Il quadro normativo

La materia in questione riguarda la riscossione dei tributi e dei contributi agricoli, disciplinata dalle norme generali in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie e parafiscali, nonché dalle specifiche disposizioni relative all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dai decreti-legge che hanno interessato la gestione dei residui di tale Agenzia, in particolare il Decreto-Legge 27 luglio 2019. Il procedimento di riscossione deve rispettare principi fondamentali del diritto amministrativo quali la personalità della responsabilità, la corretta imputazione soggettiva delle pretese creditizie e il rispetto del contraddittorio. La legittimità degli atti di riscossione deve inoltre fondarsi su istruttoria corretta e su una chiara determinazione del soggetto obbligato al pagamento, distinguendo nettamente tra responsabilità diretta della società e eventuali responsabilità personali o solidali dei soci.

La questione giuridica

Il punto controverso essenziale riguardava la legittimità della riscossione coattiva operata nei confronti dei tre soci, in circostanze nelle quali la medesima importanza finanziaria era stata attribuita a ciascuno di essi in modo apparentemente non differenziato. Sorgeva il dubbio fondamentale se la pretesa creditizia dovesse essere imputata alla società agricola GROLE oppure ai singoli soci e con quale misura, nonché se la procedura di riscossione avesse correttamente identificato i soggetti passivi e le loro singole posizioni debitorie. La questione richiamava il principio della personalità della responsabilità tributaria e il diritto dei contribuenti ad una corretta e individualizzata valutazione della loro posizione giuridica e finanziaria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutando gli atti impugnati e le circostanze della causa, ha evidentemente riscontrato profili di illegittimità in almeno parte delle intimazioni e degli atti di riscossione contestati. L'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che il collegio giudicante ha ritenuto fondato il reclamo dei ricorrenti sotto determinati aspetti, presumibilmente riconoscendo che la riscossione non era stata correttamente eseguita nelle sue modalità di imputazione soggettiva o che determinati atti presentavano difetti procedimentali o materiali. Il giudice ha operato un'analisi differenziata degli atti impugnati, distinguendo probabilmente tra quelli affetti da vizi definitivi e quelli che potevano essere mantenuti, oppure ordinando la rideterminazione corretta delle responsabilità. La decisione di compensare le spese di giudizio e di porre il contributo unificato a carico dell'AGEA indica che il collegio ha valutato il ricorso come parzialmente fondato, ripartendo comunque gli oneri in modo equilibrato tra le parti.

La decisione

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando o modificando almeno parte degli atti impugnati secondo le precisazioni contenute nella motivazione della sentenza. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, evitando di gravare i ricorrenti di oneri economici ulteriori per il procedimento. Ha infine posto il contributo unificato a carico dell'AGEA, riconoscendo in tal modo una maggiore responsabilità dell'amministrazione nel contenzioso. La sentenza è stato ordinato che fosse eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo così il rispetto del provvedimento jurisdizionale entro i termini di legge.

Massima

Non può procedersi a riscossione coattiva del tributo nei confronti di singoli soci qualora il debito sia originariamente intestato alla società e la procedura di riscossione non individui con chiarezza e correttezza la responsabilità soggettiva di ciascuno e le relative quote di imputazione. --- AVVERTENZA: La sentenza nel testo fornito contiene solo epigrafe e dispositivo. La motivazione completa non è stata allegata, pertanto la sintesi è stata redatta inferendo dal contesto facttico, dagli atti impugnati e dalla natura dell'accoglimento parziale i profili di illegittimità verosimilmente riscontrati dal collegio giudicante. Per una comprensione piena dei ragionamenti sottesi alla decisione, è necessario consultare il provvedimento integrale presso gli archivi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al primo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003749 53/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al secondo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003748 52/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata al terzo dei ricorrenti a mezzo di ufficiale della riscossione il 9 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 753.607,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/811;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/810;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2022, proposto da
CASTELLINI RENATO, CASTELLINI LUIGI, CASTELLINI GUIDO, in qualità di soci della società agricola GROLE, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;
(b)	compensa le spese di giudizio;
(c)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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