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Sentenza n. 202300331/2023

Sentenza n. 202300331/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300331/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Schieppati Giuseppe e Piloni Christian S.S. ha proposto ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di quattro atti amministrativi che confluivano in una procedura di riscossione coattiva avviata a suo carico dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER). In particolare, il ricorrente contestava due intimazioni di pagamento, una emessa il 19 luglio 2021 e l'altra il 19 settembre 2021, entrambe dalla sede di Bergamo dell'agenzia di riscossione. A questi atti si accompagnavano due provvedimenti di pignoramento presso terzi rispettivamente del 22 e 23 novembre 2021, nonché una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 24 novembre 2021. L'intero procedimento aveva ad oggetto il mancato pagamento di un credito originariamente derivante da obbligazioni nel settore agricolo, nello specifico risalente all'annata agraria 2005/2006. La società ricorrente lamentava che gli atti di riscossione erano illegittimi e chiiedeva l'annullamento della cascata di provvedimenti amministrativi posti in essere dalla riscossione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo che disciplina la riscossione coattiva dei crediti da parte dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie pubbliche di riscossione, nonché le regole sulla prescrizione dei crediti tributari e amministrativi. Le intimazioni di pagamento e i successivi pignoramenti presso terzi rappresentano strumenti ordinari di coazione amministrativa regolati dal decreto legislativo numero 467 del 1997, che disciplina l'attività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e dalle disposizioni sul procedimento amministrativo contenute nella legge numero 241 del 1990. Un ruolo centrale nella vicenda giudiziaria è svolto dalla disciplina della prescrizione dei crediti ammnistrtativi, sottoposta a termini di decadenza che variano in relazione alla natura del credito. In particolare, i crediti derivanti da obbligazioni in materia agricola, come quelli gestiti da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), sono soggetti a termini prescrizionali specifici che, una volta decorsi, comportano l'estinzione definitiva del credito e conseguentemente l'illegittimità di qualsiasi atto di riscossione successivamente intrapreso.

La questione giuridica

Il nocciolo della controversia ruotava intorno alla legittimità della riscossione di un credito il cui termine prescrizionale era presumibilmente già decorso al momento dell'emanazione delle intimazioni. La società ricorrente contestava che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione procedesse alla coazione amministrativa di un credito ormai coperto dalla prescrizione estintiva, fatto che avrebbe dovuto precludere qualunque azione recuperatoria. La questione giuridica complessa riguardava dunque se l'amministrazione avesse il diritto di procedere mediante intimazioni, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie quando il credito sottostante fosse divenuto prescrivibile, e se l'assenza di una preventiva verifica della prescrizione da parte dell'ufficio riscossione costituisse un vizio procedimentale e sostanziale idoneo a rendere illegittimi tutti gli atti di coazione amministrativa conseguenti. La rilevanza della questione era considerevole poiché attingeva il principio generale che nessuna pretesa creditoria può essere fatta valere coattivamente quando estinta dalla prescrizione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha effettuato un'attenta verifica dei termini prescrizionali applicabili al credito in questione, ossia quello relativo all'annata agraria 2005/2006. Nel valutare il decorso del tempo e gli elementi procedurali sottoposti al suo esame, il collegio giudicante ha concluso che il credito era effettivamente coperto dalla prescrizione al momento in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva avviato la procedura di riscossione mediante le intimazioni impugnate. Il giudice ha ritenuto che l'assenza di una preventiva verifica dello stato prescrizionale del credito costituisse una violazione della regolarità procedimentale e, soprattutto, una lesione del diritto del ricorrente a non essere sottoposto a provvedimenti di coazione amministrativa fondati su un credito ormai estinto per prescrizione. L'illegittimità delle intimazioni di pagamento traeva inevitabilmente seco l'illegittimità dei successivi atti di pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria, che costituivano il naturale sviluppo della procedura di riscossione. Sulla base di questa ricostruzione normativa e fattuale, il TAR ha deciso di accogliere il ricorso nella sua interezza.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente tutti e quattro gli atti impugnati: le due intimazioni di pagamento, i due atti di pignoramento presso terzi e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Contestualmente, il giudice ha dichiarato esplicitamente prescritto il credito relativo all'annata 2005/2006, precludendo così la possibilità per l'amministrazione di intraprendere ulteriori iniziative di riscossione sul medesimo credito. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo la normale regola in materia di oneri processuali nei giudizi amministrativi. Il provvedimento giudiziario è stato reso esecutivo dall'autorità amministrativa secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo.

Massima

La riscossione coattiva di un credito il cui termine prescrizionale è decorso costituisce un provvedimento amministrativo illegittimo in tutte le sue manifestazioni procedurali, poiché priva di fondamento una pretesa creditoria estinta per prescrizione e violando il diritto del contribuente a non essere assoggettato a coazione amministrativa senza un credito giuridicamente sussistente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017171 89/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- dell'intimazione di pagamento n. 019 2021 90003234 09/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- degli atti di pignoramento presso terzi n. 19/2021/1523 del 23 novembre 2021, e n. 19/2021/1493 del 22 novembre 2021;
- della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2021/1475 del 24 novembre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2021, proposto da
Società Agricola Schieppati Giuseppe e Piloni Christian S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, dichiara inoltre prescritto il credito relativamente all’annata 2005/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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