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Sentenza n. 202300321/2023

Sentenza n. 202300321/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300321/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola Baroni G. Battista e Angelo S.S., una società semplice agricola operante nel settore primario, ha ricevuto una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate — Riscossione con sede a Cremona nel 2021, relativa a importi che la società riteneva non dovuti o non correttamente liquidati. La cartella, numerata 035 2021 00080674 50 000, riguardava posizioni debitorie relative a due distinte campagne agricole: quella 2003/2004 e quella 2005/2006. Gli importi oggetto della cartella erano stati originariamente gestiti da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), l'ente pubblico competente per l'erogazione dei contributi agricoli. La ricorrente ha deciso di impugnare tanto la cartella quanto il ruolo su cui essa si basava, lamentando l'illegittimità del procedimento di riscossione e la inesistenza del presupposto del debito.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della riscossione dei crediti tributari e delle somme dovute all'erario, materia disciplinata dal decreto legislativo n. 472 del 1997, che regola le procedure di accertamento e riscossione gestite dall'Agenzia delle Entrate. Risultano inoltre pertinenti le disposizioni che governano le erogazioni agricole della Politica Agricola Comune (PAC) e il loro controllo, attribuite per legge all'AGEA. In particolare, rientra nel potere della pubblica amministrazione accertare il diritto ai contributi e, in caso di indebito pagamento, procedere al recupero attraverso le ordinarie procedure di riscossione. Il TAR è competente a conoscere dei ricorsi avverso i provvedimenti di riscossione quando la ricorrente lamenti l'illegittimità del procedimento o l'inesistenza stessa del debito.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della cartella di pagamento emessa sulla base di due diverse campagne di finanziamento agricolo. La ricorrente contestava la fondatezza del debito iscritto a ruolo e, di conseguenza, la legittimità della cartella, sostenendo che gli importi non fossero effettivamente dovuti all'amministrazione ovvero che fossero stati già regolarizzati. La complessità della fattispecie derivava dalla necessità di verificare sia la corretta amministrazione dei contributi agricoli da parte di AGEA sia la regolarità del successivo procedimento di riscossione affidato all'ADER. Il giudice amministrativo doveva quindi accertare se la pubblica amministrazione avesse correttamente operato sia nella fase di liquidazione dei benefici agricoli sia in quella di riscossione coattiva.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha proceduto a esaminare separatamente le due campagne agricole contestate, ritenendo che esse presentassero profili di illegittimità differenti. Per la campagna 2003/2004, il tribunale ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, probabilmente perché decorsi i termini per l'impugnazione ovvero perché affetti da altri vizi procedurali, e in parte infondato, quando cioè la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a provare l'inesistenza del debito. Per la campagna 2005/2006, invece, il giudice ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito elementi tali da dimostrare almeno in parte l'illegittimità della cartella, accogliendo il ricorso parzialmente. Ciò significa che il tribunale ha riconosciuto che per questa campagna sussistevano vizi nel procedimento di riscossione o nell'ammontare complessivo del debito preteso.

La decisione

Il TAR Lombardia ha pronunciato una sentenza di accoglimento parziale del ricorso, annullando in tutto o in parte la cartella di pagamento per quanto riguarda la campagna 2005/2006, mentre ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso relativo alla campagna 2003/2004. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto i propri oneri processuali. Il tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, imponendo così all'ADER di procedere al ritiro della cartella nel limite in cui era stata annullata e all'AGEA di riconsiderare le proprie determinazioni amministrative in relazione alla campagna 2005/2006.

Massima

L'amministrazione che procede al recupero coattivo di somme relative a contributi agricoli deve osservare rigorosamente i presupposti di legittimità della cartella di pagamento, e il giudice amministrativo può annullare la cartella stessa quando ricorrano vizi procedurali o quando risulti insufficientemente fondato il debito iscritto a ruolo, specialmente allorché la ricorrente fornisca idonea documentazione della regolarità della propria posizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della cartella di pagamento n. 035 2021 00080674 50 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Cremona;
- del ruolo indicato nella cartella impugnata.
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2021, proposto da
Società Agricola Baroni G. Battista e Angelo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, relativamente alla campagna:
- 2003/2004 lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato;
- 2005/2006 lo accoglie parzialmente, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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