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Sentenza n. 202300286/2023

Sentenza n. 202300286/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300286/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'azienda agricola organizzata in forma di società con soci illimitatamente responsabili riceve dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tra ottobre e dicembre 2021, tre diverse intimazioni di pagamento che complessivamente richiedono il versamento di oltre due milioni di euro, a titolo di prelievi supplementari, interessi e oneri di riscossione riferiti alle campagne agricole 1997-1998, 1998-1999 e 2000-2001. Le intimazioni sono notificate sia alla società attraverso la casella PEC dell'Agenzia della Riscossione sia ai singoli soci tramite raccomandata, con applicazione della responsabilità solidale tipica delle società di persone. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione procede inoltre a un atto di pignoramento presso terzi per garantire il recupero della somma dovuta. L'azienda agricola impugna tutte le intimazioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, contestando la legittimità dei provvedimenti e chiedendo anche il risarcimento dei danni derivati dal pignoramento.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'applicazione della normativa in materia di accertamento tributario e riscossione delle imposte, materia regolata dal Codice Tributario e dalle disposizioni relative alle procedure di recupero del credito tributario. In particolare, sono rilevanti le regole sulla decadenza dell'azione amministrativa, sulle modalità di notificazione degli atti impositivi e sui diritti procedurali dei contribuenti durante le fasi di accertamento e riscossione. Il caso coinvolge anche disposizioni specifiche relative ai contributi agricoli e al regime impositivo del settore agricolo, nonché le norme sulla responsabilità solidale dei soci nelle società di persone per quanto concerne gli obblighi tributari. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale si fonda sulla necessità di sindacare la legittimità degli atti emanati dall'amministrazione finanziaria e della riscossione.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia verte sulla validità formale e sostanziale delle intimazioni di pagamento per tre diverse campagne agricole a distanza di molti anni dalla loro chiusura, sollevando questioni sia di carattere procedurale che di merito. In particolare, il ricorrente contesta se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione disponga ancora dei presupposti legali per esigere il pagamento di prelievi supplementari riferiti a campagne così lontane nel tempo, quale sia il momento di decadenza dell'azione amministrativa e se le modalità di notificazione siano state corrette e regolari. La partecipazione nella causa dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADER) aggiunge ulteriori profili di complessità legati alle competenze amministrative diverse che possono operare nel settore dei contributi agricoli e alla concorrenza di responsabilità tra enti pubblici.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato separatamente ciascuna campagna agricola, ritenendo che per la campagna 2000-2001 sussistessero elementi che rendessero illegittime le intimazioni di pagamento, mentre per le altre due campagne (1997-1998 e 1998-1999) ha riconosciuto che l'amministrazione finanziaria agiva ancora entro i termini consentiti dalla legge e seguendo procedure regolari. La decisione parzialmente accoglitiva suggerisce che il TAR ha probabilmente riscontrato, per la sola campagna 2000-2001, l'intervenuta decadenza dell'azione amministrativa oppure vizi procedurali specifici relativi alla notificazione o alla formazione dell'atto, elementi che non sussistevano per le altre due campagne. Il giudice amministrativo ha inoltre valutato la posizione dei singoli soci, confermando che la riscossione in solido non era inficiata da vizi procedurali rilevanti per le campagne 1997-1998 e 1998-1999. Quanto alla domanda risarcitoria, il collegio ha ritenuto che, pur riconoscendo il disagio subito dal pignoramento, non sussistessero i presupposti di illegittimità dell'azione amministrativa tale da giustificare un'indennità per danno ingiusto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso limitatamente alla campagna agricola 2000-2001, disponendo l'annullamento delle relative intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre respinge il ricorso per quanto attiene alle campagne 1997-1998 e 1998-1999, che conservano piena efficacia. La domanda di risarcimento è respinta integralmente, in quanto non sussistono i presupposti legali per il riconoscimento di un indennizzo al ricorrente. Le spese di giudizio vengono compensate fra le parti, secondo l'equo apprezzamento del collegio, mentre il contributo unificato è interamente posto a carico dell'AGEA in quanto amministrazione che ha dato origine alla contestazione.

Massima

Non è esercitabile azione di riscossione per prelievi supplementari oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge, anche se l'intimazione di pagamento sia stata regolarmente notificata alle parti, salvo che sussistano circostanze procedurali specifiche che giustifichino il mantenimento del titolo esecutivo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001548 84/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 1.073.405,37 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008592 60/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo raccomandata il 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 1.074.949,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008594 62/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo raccomandata il 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 1.074.949,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/663;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA AURI STEFANO, GIANPAOLO E LUCA, GIANPAOLO AURI, LUCA AURI, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	accoglie il ricorso per la campagna 2000-2001, come precisato in motivazione, e lo respinge per le campagne 1997-1998 e 1998-1999;
(b)	respinge la domanda di risarcimento;
(c)	compensa le spese di giudizio;
(d)	pone il contributo unificato a carico dell’AGEA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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