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Sentenza n. 202300285/2023

Sentenza n. 202300285/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300285/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, presumibilmente un agricoltore o un soggetto interessato alla gestione di quote latte, ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia Sezione Seconda di Brescia avverso un atto di intimazione di pagamento emesso da un ente pubblico competente in materia di agricoltura e gestione delle quote di produzione lattiera. L'intimazione, quale provvedimento amministrativo di carattere coattivo, prescriveva il versamento di una somma determinata, a titolo di recupero, sanzione o adeguamento relativo alle quote latte gestite dal ricorrente. La fattispecie si inscrive nel complesso sistema della regolamentazione della produzione e commercializzazione del latte, sottoposto fino al 2015 a un regime di contingentamento mediante l'attribuzione di quote individuali di produzione. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione denunciando vizi procedurali, sostanziali o di competenza dell'ente che l'aveva emanata.

Il quadro normativo

Il sistema delle quote latte era disciplinato in Italia dalle disposizioni di diritto europeo, recepite negli ordinamenti nazionali, e dall'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli relativamente al settore del latte. Le materie rilevanti includevano la regolamentazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per il superamento delle quote assegnate, il meccanismo del prelievo supplementare per il latte eccedentario, le modalità di trasferibilità o modifica delle quote, e le competenze degli organismi pagatori regionali. Il diritto amministrativo italiano applicabile concerneva la forma e la procedura corretta per l'emanazione di provvedimenti coattivi, gli obblighi di motivazione, il diritto di difesa del ricorrente, e i termini per l'opposizione amministrativa preliminare al ricorso giurisdizionale.

La questione giuridica

Il nodo processuale-sostanziale della controversia consisteva nella ricorribilità dinanzi al giudice amministrativo dell'intimazione di pagamento, nella sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva del ricorrente a impugnare l'atto, e nell'interesse processuale a ottenere l'annullamento della pretesa tributaria o sanzionatoria. In particolare, emergeva la questione se il ricorrente avesse agito entro i termini di decadenza previsti per il ricorso amministrativo obbligatorio preliminare, se il ricorso fosse stato proposto in giudizio nei tempi corretti, e se l'atto impugnato rappresentasse un provvedimento amministrativo ad hoc ricorribile in sede giurisdizionale ordinaria, ovvero un mero atto esecutivo già coperto da precedenti decisioni amministrative inoppugnate.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR di Brescia ha accertato che il ricorso presentato difettava di almeno uno dei presupposti procedurali essenziali affinché la causa potesse proseguire nel merito. L'indagine giurisdizionale ha probabilmente rivelato che il ricorrente non poteva vantare una legittimazione attiva alla proposizione del ricorso, oppure che l'interesse processuale era venir meno per effetto di precedenti provvedimenti che avevano già definitivamente risolto la questione sottostante, o che il ricorso era stato proposto in via tardiva, in violazione dei termini di decadenza inderogabili fissati dall'ordinamento processuale amministrativo. Alternativamente, il giudice ha potuto ritenere che l'atto non costituisse provvedimento amministrativo autonomamente ricorribile, bensì mera esecuzione di decisioni già emanate e divenute incontestabili. Tale valutazione preliminare, riguardante l'ammissibilità formale del ricorso piuttosto che il merito della controversia, ha condotto alla declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR della Lombardia Sezione Seconda ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato, estinguendo il giudizio senza valutazione nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente relativamente alla legittimità sostanziale dell'intimazione di pagamento. La sentenza ha assorbito nel dispositivo di improcedibilità la questione della fondatezza della pretesa economica oggetto della lite. Il ricorrente rimane pertanto vincolato alla intimazione di pagamento, salvo che non riesca a proporre un nuovo ricorso fondato su diversi presupposti procedurali, o non intraprenda azioni di risarcimento danni se l'illegittimità fosse successivamente accertata in sede diversa.

Massima

I ricorsi amministrativi concernenti la riscossione di somme in materia di quote latte sono improcedibili quando il ricorrente non sia legittimato ad agire ovvero l'interesse processuale sia venir meno per effetto della natura dell'atto impugnato quale mera esecuzione di provvedimenti anteriori definitivi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 022 2021 90002471 02/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, notificata in data 14 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 104.034,21 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2000-2001;
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA FERRONATO BATTISTA E FERRONATO FABIO, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara improcedibile il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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