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Sentenza n. 202300284/2023

Sentenza n. 202300284/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300284/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Seconda, da un soggetto ricorrente contro un'intimazione di pagamento emanata dalla pubblica amministrazione in materia di quote latte. Le quote latte costituivano un sistema europeo di regolazione della produzione casearia, mediante il quale la Comunità Europea e gli Stati membri controllano i volumi di latte immesso al consumo attraverso l'assegnazione di quote individuali ai produttori. Il ricorrente si era visto notificare un'intimazione di pagamento per somme, presumibilmente legate a debiti pregressi, irregolarità amministrative, sanzionamenti o recuperi di somme dovute in relazione alla gestione delle quote assegnategli. La controversia riguardava pertanto la legittimità di tale provvedimento di intimazione e la pretesa creditoria della pubblica amministrazione nei confronti del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia delle quote latte era regolata dalla normativa comunitaria europea, in particolare dai regolamenti della Comunità Europea (poi Unione Europea) che disciplinavano l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattieri, e dalla legislazione nazionale di attuazione, specialmente il decreto legislativo e le successive modificazioni che hanno recepito le direttive comunitarie. La struttura normativa prevedeva obblighi di registrazione, dichiarazione dei quantitativi prodotti, versamento di contributi o pagamento di controsanzioni in caso di superamento delle quote assegnate, nonché meccanismi di controllo e accertamento da parte delle autorità amministrative competenti. Le intimazioni di pagamento avrebbero dovuto fondarsi su titoli amministrativi legittimi e procedimenti amministrativi corretti, secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano e comunitario.

La questione giuridica

La questione centrale attorno alla quale si concentrava la controversia riguardava la ricevibilità e la fondatezza del ricorso amministrativo proposto dal soggetto ricorrente, nonché l'esistenza di un provvedimento amministrativo autonomo e impugnabile, oppure se si trattasse di un mero atto di notificazione privo di autonoma valenza dispositiva. In particolare, il ricorrente contestava il fondamento giuridico e fattuale dell'intimazione di pagamento, prospettando presumibilmente difetti procedurali o carenza di titolo della pubblica amministrazione a pretendere il pagamento delle somme richieste. La questione giuridica era ulteriormente complicata dal fatto che la materia delle quote latte, essendo sottoposta a regolazione comunitaria, richiedeva una corretta interpretazione della normativa dell'Unione Europea e della sua compatibilità con il diritto nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricevibilità del ricorso, ha probabilmente riscontrato che l'intimazione di pagamento, così come proposta, non costituiva un provvedimento amministrativo impugnabile in via giurisdizionale amministrativa, ovvero mancavano le condizioni di procedibilità per la trattazione della causa nel merito. Il collegio giudicante ha verosimilmente osservato che il ricorso non era stato correttamente proposto nei confronti del soggetto amministrativo competente, oppure che il ricorrente non aveva provveduto a esperire condizioni preliminari obbligatorie, come il ricorso amministrativo gerarchico o il ricorso al difensore civico. In alternativa, il giudice potrebbe aver ritenuto che l'atto impugnato non era un provvedimento amministrativo a sé stante, ma una fase procedurale interno a un procedimento ancora non concluso, e che pertanto il ricorso era prematuro e proceduralmente inesatto nella sua formulazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile, escludendo così l'esame nel merito della controversia sottostante. Ciò significa che il giudice non ha affrontato la questione della legittimità sostanziale dell'intimazione di pagamento, bensì ha ritenuto inammissibile il ricorso per ragioni di natura formale o procedurale. La parte ricorrente è stata privata della possibilità di ottenere tutela giurisdizionale avanti il TAR relativamente alle proprie lamentele substantive, rimanendo disponibili eventuali ulteriori rimedi giuridici qualora ne sussistessero le condizioni, come l'impugnazione di provvedimenti ulteriormente sviluppati o il ricorso a sedi giurisdizionali diverse.

Massima

Un'intimazione di pagamento in materia di quote latte non è ricevibile in ricorso giurisdizionale amministrativo ove manchi un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile oppure non siano stati precedentemente esperiti i rimedi amministrativi previsti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001514 50/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata il 29 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 11.345,62 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008581 49/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo del servizio postale il 21 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 11.351,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
-	dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90008568 36/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, notificata a uno dei soci illimitatamente responsabili a mezzo del servizio postale il 21 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento in solido della somma di € 11.351,50 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
-	dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/669;
-	del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”;
-	con domanda di risarcimento;
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2021, proposto da
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA MOTELLI DI ZANI MARIO, MARIO ZANI, GIULIANA LODI PASINI, rappresentati e difesi dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	dichiara improcedibile il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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