AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 25 febbraio 2026 |
| Numero | 202600276/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento 1. – della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.36478 del 12.10.2022 e ricevuta dal ricorrente il 24.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999; 2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2022, proposto da Società Agricola Scutari Ferdinando, Mario e Silvano s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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