AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300027/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Pasquali Luigi ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), sede di Mantova, datata 12 ottobre 2021. L'atto amministrativo contestato richiede il pagamento di 19.501,60 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione relativi alle campagne di pagamento diretto AGEA per gli anni 1995-1996 e 1996-1997, quindi riferite a contributi agricoli di straordinaria risalenza temporale. Contestualmente l'azienda ha impugnato anche il ruolo denominato "Residui Agea ex DL 27/2019" e l'atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/679, mediante il quale l'Amministrazione procedeva a pignorare presso soggetti terzi al fine di recuperare coattivamente la somma richiesta. La controversia riguarda dunque la legittimità di una procedura di riscossione avviata a distanza di oltre venticinque anni dai periodi agricoli cui si riferisce la pretesa tributaria.
Il quadro normativo
La disciplina della riscossione delle entrate pubbliche e le procedure di recupero coattivo sono regolate dal Codice della Riscossione e dalle norme sul processo tributario amministrativo. La questione deve essere inquadrata nel contesto delle novelle apportate dal Decreto Legge 27 maggio 2019 n. 54, convertito con legge 23 luglio 2019 n. 77, che ha introdotto modifiche significative alle modalità di gestione dei "residui" e delle somme ancora dovute derivanti da precedenti periodi amministrativi nel settore agricolo. L'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è l'amministrazione pubblica competente in materia di contributi e pagamenti diretti nel settore agricolo, mentre l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) esercita funzioni di riscossione coattiva. Rilevano altresì i principi generali del diritto amministrativo in tema di legittimità dei provvedimenti, prescrizione dei diritti tributari e correttezza procedurale nella loro emanazione.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguarda la legittimità dell'atto di riscossione emesso per campagne di oltre venticinque anni precedenti, in particolare sotto il profilo della possibile prescrizione del credito tributario e della corretta procedimentalizzazione degli atti riscossori emessi da AdER sulla base di un ruolo AGEA ex DL 27/2019. La questione presenta rilevanza anche in ordine alle modalità attraverso le quali l'Amministrazione può procedere al recupero di somme dovute relative a periodi storicamente risalenti e alla corretta applicazione dei termini di prescrivibilità delle relative pretese. Sottinteso alla controversia è inoltre il tema della compatibilità della procedura di riscossione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare l'agire amministrativo, specialmente quando il credito riguardi periodi temporali molto anteriori.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la documentazione processuale e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso dell'udienza pubblica del 3 novembre 2022. Dalle risultanze del dispositivo che qualifica l'accoglimento come parziale, emerge che il giudice ha riconosciuto profili di illegittimità in alcuni degli atti impugnati o in relazione a determinati aspetti della pretesa amministrativa, pur non ritenendo illegittima l'intera posizione debitoria. Il collegio ha valorizzato la natura plurima dei vizi denunciati, distinguendo probabilmente tra diversi profili di contestazione relativi all'intimazione, al ruolo e al pignoramento. La decisione di compensare integralmente le spese di giudizio e di porre il contributo unificato a carico dell'AGEA segnala una valutazione critica della posizione amministrativa anche se non totalmente soccombente, suggerendo che il giudice ha riscontrato margini significativi di illegittimità nella condotta dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR per la Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso, annullando gli atti impugnati nei termini e secondo le modalità specificate nella motivazione della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, significando una ripartizione della soccombenza, mentre il contributo unificato è stato integralmente posto a carico dell'AGEA, evidenziando che quest'ultima ha sostenuto il onere economico della controversia. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, comportando quindi l'obbligo per l'AGEA di ottemperare prontamente ai suoi dettami mediante la revoca o la rideterminazione della pretesa riscossoria secondo le indicazioni del giudice amministrativo.
Massima
L'amministrazione tributaria non può procedere alla riscossione coattiva di crediti afferenti a campagne agricole storicamente risalenti mediante atti che non rispettino i presupposti procedurali e sostanziali di legittimità stabiliti dalla normativa vigente, in particolare riguardo alla corretta quantificazione della pretesa e alle scadenze di prescrizione applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001442 71/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 12 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 19.501,60 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996 e 1996-1997; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/679; sul ricorso numero di registro generale 971 del 2021, proposto da AZIENDA AGRICOLA PASQUALI LUIGI, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio; (c) pone il contributo unificato a carico dell’AGEA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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