AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300026/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Agricola Manea ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un'intimazione di pagamento emessa il 12 ottobre 2021 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Mantova. L'atto di riscossione riguardava una pretesa contributiva di 86.510,13 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per campagne agricole relative agli anni 1995-1996, 1996-1997 e 2001-2002. Sono stati successivamente emessi anche atti di pignoramento presso terzi ai danni della ricorrente per dare esecuzione alla cartella di pagamento. La controversia nasce pertanto da un contrasto tra la società agricola, che contesta la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria avanzata, e le amministrazioni pubbliche competenti in materia di aiuti agricoli e riscossione, vale a dire l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Agenzia delle entrate-riscossione (ADER), le quali sostengono la validità dell'atto di intimazione e della cartella su cui esso si basa.
Il quadro normativo
La materia in contestazione rientra nel complesso disciplinare dei contributi e degli aiuti dell'Unione Europea nel settore agricolo, gestiti in Italia attraverso la Politica Agricola Comune (PAC) e amministrati principalmente da AGEA. Le riscossioni coattive di crediti derivanti da determinazioni tributarie o da recuperi di aiuti sono disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 numero 75, che ha semplificato il sistema di riscossione attraverso la Agenzia delle Entrate – Riscossione, come citato nel "ruolo Residui Agea ex DL 27/2019". Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento giurisdizionale attraverso il quale le parti possono contestare la legittimità di cartelle di pagamento e intimazioni di riscossione, secondo le procedure previste dal codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
La controversia investe profili sia di natura sostanziale che procedurale relativi alla pretesa erariale vantata nei confronti della ricorrente. La Società Agricola Manea contesta la legittimità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottostante, probabilmente per vizi procedurali nella formazione dell'atto, per difetti nella comunicazione, per violazione della disciplina sui termini di riscossione, oppure per questioni di merito concernenti l'effettiva sussistenza o quantificazione dell'importo dovuto. La questione assume particolare complessità dal fatto che la riscossione riguarda campagne agricole ormai risalenti a circa due-tre decenni, suscitando interrogativi sulla tempestività dell'azione amministrativa e sulla possibile esposizione della pretesa ai limiti di carattere temporale previsti dalla normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando in modo esteso i propri ragionamenti nel testo disponibile della sentenza, ha differenziato il trattamento delle tre campagne coinvolte. Per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, il collegio ha respinto il ricorso, determinando che la cartella di pagamento e l'intimazione di riscossione non presentano vizi insanabili nel merito o che comunque la pretesa della pubblica amministrazione trova fondamento nel quadro normativo di riferimento. Per quanto riguarda la campagna 2001-2002, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile, il che suggerisce l'applicazione di un'eccezione procedimentale rilevante d'ufficio, quale ad esempio la tardività del ricorso, la carenza di interesse legittimo nella forma tempestivamente proposta, o comunque un vizio procedimentale insanabile che impedisce l'esame del merito. La compensazione delle spese di giudizio indica un atteggiamento del giudice volto a equilibrare le posizioni delle parti, non considerando preponderate le ragioni di una sola di esse.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso della Società Agricola Manea relativamente alle campagne agricole 1995-1996 e 1996-1997, ritenendo pertanto legittima la cartella di pagamento e l'intimazione di riscossione per dette annualità. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso quanto alla campagna 2001-2002, non entrando nel merito della questione per il fatto che sussistono vizi procedurali che impediscono l'esame della controversia. La compensazione delle spese di giudizio significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. L'esecuzione della sentenza è stata ordinata alle autorità amministrative competenti.
Massima
Negli aspetti non affetti da vizio procedurale, le pretese di riscossione relative a contributi agricoli trovano fondamento idoneo nella disciplina vigente in materia di aiuti comunitari, indipendentemente dalla risalenza nel tempo delle campagne di riferimento, salvo che non ricorrano specifiche cause di estinzione o impedimento dell'azione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere, Estensore Massimo Zampicinini, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90001454 83/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova, inviata il 12 ottobre 2021 attraverso la casella PEC “notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 86.510,13 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002; - della presupposta cartella di pagamento; - del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019”; - degli atti di pignoramento presso terzi n. 64/2021/626 e n. 64/2021/629; sul ricorso numero di registro generale 970 del 2021, proposto da SOCIETÀ AGRICOLA MANEA, rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso relativamente alle campagne 1995-1996 e 1996-1997, e lo dichiara improcedibile relativamente alla campagna 2001-2002, come precisato in motivazione; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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