AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 febbraio 2026 |
| Numero | 202600257/2026 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF, Estensore Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - dell’intimazione di pagamento ADER n. 035 2022 90019415 000 dell'importo di € 56.411,85 con riferimento all''annata lattiero casearia 2005/2006, notificata al signor Manzoni Valentino in data 21.10.2022; - dell’intimazione di pagamento ADER n. 035 2022 90019414000 dell’importo di € 56.411,85 con riferimento all''annata lattiero casearia 2005/2006, notificata al signor Manzoni Alfredo in data 21.10.2022; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2022/6752, notificata al signor Manzoni Valentino in data successiva al 18.11.2022; e in ogni caso, per l’accertamento: - dell’intervenuta prescrizione dell''eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all''azienda agricola dei ricorrenti con riferimento all''annata 2005/2006. sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2022, proposto da Manzoni Valentino e Manzoni Alfredo, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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