AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 febbraio 2026 |
| Numero | 202600255/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - della comunicazione AGEA “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.15738 Comunicazione: CP700-4484895-P notificata all'azienda agricola in data 02 giugno 2022; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; sul ricorso numero di registro generale 754 del 2022, proposto da Az. Agr. Neotti Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima n. 5; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi; Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Fabrizio Tomaselli il 3 febbraio 2026; La ricorrente azienda agricola ha impugnato il provvedimento del 30 maggio 2022 con cui l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) aveva ricalcolato, a seguito di annullamento giurisdizionale disposto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 360/2020 pubblicata il 14 gennaio 2020, la somma da essa dovuta a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2004/2005. Successivamente parte ricorrente, con l’istanza di passaggio in decisione supra menzionata, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio, giacché l’atto gravato sarebbe divenuto inefficace per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, D.L. 69/2023, conv. modif. L. 103/2023. È effettivamente orientamento consolidato di questo Tribunale che, nelle fattispecie come quelle per cui è causa, vi sia un’inefficacia ex lege del provvedimento impugnato «dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti», di talché non vi è più interesse ad ottenere l’annullamento di tale provvedimento (cfr., per tutte, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 10 ottobre 2025, n. 896). Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La chiusura in rito del giudizio, nonché la particolare complessità dell’evoluzione della materia e delle relative vicende contenziose, giustificano (a fronte della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, pur ritualmente intimata) l’irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese irripetibili. La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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