AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 23 febbraio 2026 |
| Numero | 202600254/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF, Estensore Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35112 Comunicazione: CP700-4485321-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2001/2001, 2002/03; - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.37645 Comunicazione: CP700-4485580-P notificata all'azienda agricola in data 17 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1999/00; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2022, proposto da Azienda Agricola Cappuccini S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione intimata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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