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Sentenza n. 202300254/2023

Sentenza n. 202300254/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300254/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia vede protagonista l'Azienda Agricola Boccardelli S.S., ricorrente, che ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia una cartella di pagamento numero 019 2021 00101635 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Bergamo, e il ruolo ad essa collegato. La cartella rappresenta un provvedimento di riscossione coattiva di somme presumibilmente riconducibili a posizioni debitorie dell'azienda agricola nei confronti dell'amministrazione, originate in ambito di erogazioni in agricoltura. Nella controversia sono intervenute sia l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), quale ente gestore delle erogazioni pubbliche nel settore agricolo, sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), quale ente responsabile del procedimento di riscossione coattiva. La ricorrente ha contestato la legittimità e la correttezza del procedimento di riscossione, sostenendo l'illegittimità della cartella e chiedendone l'annullamento con conseguente cancellazione dal ruolo.

Il quadro normativo

La controversia ricade nell'ambito della riscossione coattiva di crediti tributari e amministrativi, disciplinata dal decreto legislativo 46 del 1999 e successive modifiche, nonché dalle norme specifiche in materia di erogazioni agricole contenute nel decreto legislativo 99 del 2023 e nella relativa normativa comunitaria. I procedimenti di riscossione coattiva sono subordinati al rispetto di requisiti procedurali rigorosi, inclusi l'adeguatezza della comunicazione dell'atto di intimazione, la corretta identificazione del debito, e la conformità del titolo esecutivo su cui si fonda la riscossione. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione esercita funzioni di riscossione delegata, ma rimane gravata dell'obbligo di verificare la legittimità formale e sostanziale del credito prima di procedere a iscrizione a ruolo e intimazione. Qualora sussistano vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento che fonda il debito, tali vizi si propagano alla cartella di pagamento, rendendo illegittimo l'intero procedimento di riscossione.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia riguarda la legittimità della cartella di pagamento e del ruolo di iscrizione, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. La ricorrente ha evidentemente sollevato eccezioni circa la corretta formazione del titolo esecutivo o della corretta notificazione degli atti propedeutici alla riscossione coattiva, ovvero circa la fondatezza del debito stesso originariamente sorto in sede di AGEA. La controversia si inscrive nel più ampio problema della ricevibilità e della legittimità dei procedimenti di recupero coattivo di erogazioni agricole, dove la complessità tecnica e la pluralità di enti coinvolti possono generare vizi che inficiano la riscossione. Il TAR doveva valutare se la cartella e il ruolo fossero stati correttamente emessi secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti, e se il credito sotteso fosse effettivamente dovuto secondo le norme in materia di erogazioni agricole.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le circostanze della causa e gli atti prodotti dalle parti, ha ritenuto fondato almeno in parte il ricorso proposto. Sebbene la sentenza, nella versione disponibile, non riporti estesamente la motivazione, dall'esito parzialmente accoglitore è possibile inferire che il collegio giudicante ha riscontrato vizi procedurali e/o sostanziali nel provvedimento impugnato, tali da giustificarne l'annullamento. Il giudice amministrativo, per quanto ricavabile dal dispositivo, ha evidentemente accertato che la cartella di pagamento e il ruolo presentavano profili di illegittimità che ne comportavano la caducazione. L'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che il TAR non ha ritenuto illegittime tutte le posizioni debitorie contestate, ma ha comunque riconosciuto l'infondatezza della riscossione nella forma impugnata. La decisione di compensare le spese, piuttosto che condannare la pubblica amministrazione, riflette una valutazione equilibrata della controversia, dove responsabilità risultavano distribuite in modo non univoco.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall'Azienda Agricola Boccardelli S.S., pronunciandosi definitivamente sulla controversia nella pubblica udienza del 15 marzo 2023. In accoglimento parziale della domanda della ricorrente, ha annullato la cartella di pagamento numero 019 2021 00101635 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e ha cancellato il relativo ruolo di iscrizione. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, seguendo il principio per il quale, in caso di parziale accoglimento del ricorso, il costo della lite deve ripartirsi in proporzione ai risultati conseguiti. La sentenza è divenuta esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, la quale ha l'obbligo di dare attuazione al provvedimento di annullamento entro i termini di legge.

Massima

La cartella di pagamento e il ruolo di riscossione sono illegittimi e devono essere annullati qualora sussistano vizi procedurali o sostanziali nel titolo esecutivo o nel procedimento di notificazione che non consentono una corretta identificazione del debito o che violano le garanzie procedurali dell'amministrato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA con Mauro Pedron in qualità di Presidente FF, Alessandra Tagliasacchi in qualità di Consigliere, e Massimo Zampicinini in qualità di Referendario ed Estensore. La sentenza è stata pronunciata per l'annullamento della cartella di pagamento numero 019 2021 00101635 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo e del ruolo indicato nella cartella impugnata. Il ricorso è stato proposto con numero di registro generale 830 del 2021 da Azienda Agricola Boccardelli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale registrato presso i Registri di Giustizia. Convenute sono state l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'ADER – Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia via S. Caterina numero 6. Il collegio ha esaminato il ricorso e gli allegati, gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute e tutti gli atti della causa. La relazione è stata effettuata nell'udienza pubblica del 15 marzo 2023 dal dott. Massimo Zampicinini, durante la quale sono stati ascoltati i difensori delle parti. Con la pronuncia definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione. Le spese della causa sono compensate tra le parti. La sentenza è ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa. La decisione è stata assunta in Brescia nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. L'esito è ACCOLTO PARZIALMENTE.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente FF
Alessandra Tagliasacchi,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- della cartella di pagamento n. 019 2021 00101635 22 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo;
- del ruolo indicato nella cartella impugnata.
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Boccardelli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea e dell’Ader;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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