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Sentenza n. 202600253/2026
23 febbraio 2026

Sentenza n. 202600253/2026

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - RICALCOLO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data23 febbraio 2026
Numero202600253/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola Battaglia Giovanni ha ricorso al TAR Lombardia avverso una comunicazione notificatale da AGEA in data 6 ottobre 2022. Tale comunicazione, prot. AGEA.AGA.2022.35259, conteneva il ricalcolo del prelievo supplementare latte per il periodo amministrativo 2001/02, regime collocato entro il sistema delle quote latte dell'Unione Europea, storico strumento di regolazione del mercato lattiero. L'azienda ricorrente ha impugnato il provvedimento, ritenendolo lesivo dei propri diritti economici in quanto imputava al soggetto gestito un prelievo che, presumibilmente, non sarebbe dovuto essere addebitato o sarebbe stato erroneamente quantificato. Il ricorso è stato proposto nel corso del 2022, registrato al numero 1057 del medesimo anno presso il TAR competente, e ha seguito il normale iter processuale amministrativo fino alla decisione finale pronunciata in camera di consiglio il 6 febbraio 2026.

Il quadro normativo

Le controversie relative ai prelievi supplementari nel settore agricolo, e specificamente nel comparto lattiero-caseario durante il regime di quote latte, appartengono all'ambito del diritto amministrativo agroalimentare europeo e nazionale. AGEA, quale agenzia italiana per le erogazioni in agricoltura, opera in esecuzione dei regolamenti comunitari e della normativa interna di attuazione, gestendo gli adempimenti burocratici, i calcoli dei prelievi e la riscossione dei contributi dovuti dagli operatori del settore. La comunicazione di ricalcolo costituisce un atto amministrativo che modificava l'originaria determinazione del prelievo riferito a un periodo ormai remoto, collocato nel primo decennio del ventunesimo secolo. Tale ricalcolo solleva questioni di legittimità circa il rispetto dei termini di decadenza, la corretta applicazione delle norme di quantificazione e il principio di affidamento nei confronti dell'amministrazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il ricalcolo tardivo del prelievo, opponendo questioni di merito relative alla corretta determinazione della somma dovuta ovvero, più radicalmente, l'illegittimità di modificare unilateralmente un importo comunicato anni prima. Sottesa al ricorso era la questione se l'amministrazione conservasse ancora il potere e l'interesse a ricalcolare un importo riferito a un periodo ormai lontano nel tempo, quali fossero i termini entro i quali tale ricalcolo poteva legittimamente operarsi, e se il ricorrente avesse un interesse protetto dal diritto amministrativo a che tale ricalcolo non avvenisse. La delicatezza della questione stava nel bilanciamento tra il diritto dell'amministrazione a correggere errori di calcolo e il diritto del contribuente a riporre affidamento nella stabilità delle proprie posizioni debitorie passate.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento, fra la proposizione del ricorso nel 2022 e la decisione del febbraio 2026, è sopravvenuto un evento che ha modificato la situazione giuridica e fattuale della controversia. La Sezione ha ritenuto di accertare l'intervenuta carenza di interesse del ricorrente a che il giudice amministrativo pronunciasse sull'annullamento della comunicazione AGEA. Ciò ha comportato il venir meno del presupposto procesuale essenziale affinché il TAR potesse decidere nel merito sulla legittimità del ricalcolo. Il sopravvenuto difetto di interesse può imputarsi a una successiva azione amministrativa di AGEA medesima, a un accordo transattivo fra le parti, ovvero a circostanze di fatto che hanno eliminato la lesione lamentata o neutralizzato il beneficio pratico che il ricorrente avrebbe ricavato dall'annullamento. In assenza di interesse materia actuale, la prosecuzione del giudizio sarebbe stata inutile dal punto di vista sostanziale e avrebbe violato il principio di economia processuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo il compenso reciproco delle spese di lite tra le parti. Tale declaratoria di improcedibilità ha comportato l'estinzione del giudizio senza una pronuncia nel merito sulla legittimità della comunicazione AGEA; di conseguenza, la comunicazione di ricalcolo non è stata annullata, ma neppure confermata da una decisione di merito. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa consente al TAR di assicurare il rispetto dei propri provvedimenti dal corpo amministrativo dello Stato.

Massima

Il ricorso avverso un atto amministrativo diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene a mancare l'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento, giacché tale interesse rappresenta un elemento strutturale imprescindibile della giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35259 Comunicazione: CP700-4485366-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Battaglia Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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