AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300251/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società semplice agricola Bonetti Santino e Figli ha ricevuto nel giugno 2021 una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo di euro 323.574,83, relativa a un "prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2004/2005 e 2006/2007. La cartella è stata resa esecutiva sulla base di un ruolo ordinario emesso da Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, competente in materia di gestione e riscossione dei contributi agricoli. L'azienda agricola, ritenendo illegittimi tanto il provvedimento di accertamento quanto la cartella conseguente, ha impugnato entrambi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a ogni atto ad esso connesso. Il ricorso è stato proposto nel 2021, ma concerneva periodi di imposizione molto remoti, risalenti a quasi due decenni prima, il che suggerisce una questione complessa di decadenza o di corretta applicazione della normativa sui prelievi agricoli.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'applicazione della normativa sui prelievi sulle produzioni agricole, in particolare sui conferimenti di latte, disciplinata dalle normative comunitarie e nazionali in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli. Agea, quale agenzia delegata alla gestione amministrativa e contabile dei contributi agricoli europei e nazionali, è competente per l'accertamento e la liquidazione di tali prelievi secondo le regole stabilite dalla normativa comunitaria e dalle circolari di attuazione. La riscossione dei crediti tributari e agroambientali segue il procedimento ordinario della riscossione amministrativa, con emissione della cartella di pagamento mediante ruolo ordinario reso esecutivo. La controversia tocca i principi generali di legittimità dei provvedimenti amministrativi, compresi i termini di decadenza per l'accertamento e le garantie procedurali del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto controverso era la legittimità del provvedimento con cui Agea aveva accertato il prelievo latte per i periodi 2004/2005 e 2006/2007, molti anni dopo i fatti originari, nonché la corretta emissione della cartella di pagamento. La questione era complessa sotto il profilo del rispetto dei termini di decadenza per l'accertamento, dell'osservanza dei principi di corretta procedura amministrativa e dell'applicazione corretta della normativa sostanziale sui prelievi agricoli. In gioco era il diritto della società ricorrente a una corretta applicazione della norma e al rispetto dei tempi legali per l'accertamento amministrativo, nonché la legittimità della pretesa tributaria esercitata nei suoi confronti per fatti risalenti a più di un decennio prima del provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, evidentemente ritenendo che il provvedimento di accertamento fosse affetto da illegittimità sostanziale o procedurale tale da giustificarne l'annullamento. Sebbene la motivazione estesa non sia allegata al presente testo, l'esito favorevole al ricorrente suggerisce che il collegio ha riscontrato un vizio significativo nel procedimento di accertamento, probabilmente attinente alla violazione dei termini di decadenza entro i quali è possibile effettuare l'accertamento stesso, oppure un errore nella corretta individuazione del presupposto del prelievo ovvero una violazione dei principi di corretta procedura amministrativa. L'accoglimento totale del ricorso e l'ordine di esecuzione della sentenza indicano che il giudice ha ravvisato la sussistenza di motivi di illegittimità tali da non consentire alcun margine di fatto salvo o di parziale accoglimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento numero 019 2021 00101621 08 000 di euro 323.574,83 e il presupposto ruolo ordinario numero 2021/004608 reso esecutivo il 23 giugno 2021, nonché ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese di lite. La sentenza è stata resa esecutiva immediatamente, imponendo all'autorità amministrativa il dovere di ottemperarvi senza indugi, con conseguente liberazione dell'azienda ricorrente dalla pretesa tributaria vantata da Agea e dall'obbligo di pagamento gestito da Ader.
Massima
La pretesa tributaria relativa a prelievi su produzioni agricole è soggetta ai termini ordinari di decadenza per l'accertamento amministrativo, e l'esercizio tardivo di tale accertamento, in difetto di cause di sospensione legale riconosciute nel procedimento, costituisce vizio radicale di illegittimità che comporta l'annullamento del ruolo di riscossione e della conseguente cartella di pagamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della cartella di pagamento n. 019 2021 00101621 08 000 dell'importo di euro 323.574,83 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2004/2005 e 2006/2007; - del presupposto ruolo ordinario n. 2021/004608 reso esecutivo in data 23.6.2021; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 840 del 2021, proposto da Bonetti Santino e Figli Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso, Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea e dell’Ader; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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