AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300250/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola Gusmaroli, gestita dai fratelli Bortolo Francesco e Gian Luigi Gusmaroli, ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia contro una cartella di pagamento emessa dall'ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per un importo di euro 223.875,91, riferito a prelievi sul latte consegnato nei periodi 2002/2003 e 2003/2004. La cartella derivava da un ruolo ordinario confezionato dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e reso esecutivo nel giugno 2021, quindi diversi anni dopo i periodi di riferimento della prestazione. L'azienda ricorrente ha contestato la legittimità sia della cartella sia del presupposto ruolo ordinario, invocando presumibilmente vizi nella determinazione del debito, nella corretta applicazione della normativa agricola oppure nella tempestività del procedimento di riscossione rispetto ai lunghi anni trascorsi. La controversia è stata discussa in udienza pubblica il 15 marzo 2023 davanti al collegio presieduto da Mauro Pedron, con la partecipazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato a rappresentanza di entrambe le amministrazioni.
Il quadro normativo
La disciplina dei prelievi su prodotti agricoli qual è il latte rientra nell'ambito di competenza dell'AGEA, organismo nazionale responsabile della gestione delle erogazioni e delle riscossioni nel settore agricolo, ed è soggetta alla normativa comunitaria relativa alle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti lattiero-caseari. Il procedimento di determinazione e riscossione dei prelievi segue un iter amministrativo strutturato che prevede l'accertamento del debito, la confezionatura del ruolo e l'emissione della cartella di pagamento coattivo tramite l'intermediazione dell'ADER. La controversia riguarda specificamente l'applicazione corretta di queste disposizioni nel tempo, in un contesto storico dove la normativa comunitaria e nazionale ha subito significative evoluzioni tra il 2002 e il 2021, rendendo particolarmente delicata la ricostruzione dei presupposti e dei calcoli sottostanti al prelievo.
La questione giuridica
Il ricorso contestava la legittimità della cartella di pagamento e del presupposto ruolo ordinario sulla base di una pluralità di motivi, presumibilmente riguardanti l'esattezza matematica del calcolo del prelievo, l'erroneità nell'applicazione della normativa vigente ai periodi 2002-2004, ovvero la sussistenza di vizi procedurali nella formazione del ruolo stesso. Parte dei motivi dedotti è stata ritenuta dal tribunale inammissibile per carenze formali o sostanziali nella loro proposizione, indicando problematiche nella corretta articolazione del ricorso o violazioni delle regole procedurali del giudizio amministrativo. La questione fondamentale era quindi duplice: da un lato, se l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere di accertamento e quantificazione del debito conforme alle norme applicabili; dall'altro, se il procedimento amministrativo era stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali dovute al ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha proceduto a una valutazione bifasica dei motivi di ricorso, distinguendo tra quelli inammissibili e quelli meritevoli di esame nel merito. Relativamente ai motivi dichiarati inammissibili, il tribunale ha riscontrato difetti procedurali tali da impedire l'accesso al giudizio nel merito, senza necessità di valutare la fondatezza sostanziale delle relative allegazioni. Per i motivi rimasti in giudizio, il collegio ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito in conformità alla normativa vigente nel determinare il prelievo e che la cartella di pagamento risultava pertanto legittimamente confezionata. L'atteggiamento conservatore del giudice, nel respingere globalmente il ricorso, denota una valutazione cautelativa dei poteri amministrativi in materia di accertamento e una presunzione di correttezza del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per alcuni motivi e ha rigettato nel merito tutti i restanti motivi di impugnazione, confermando la piena validità della cartella di pagamento numero 019 2021 001011637 24 000 per l'importo di euro 223.875,91 e del presupposto ruolo ordinario numero 2021/004608. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane titolare dei propri costi legali e processuali senza diritto a rimborso dall'altra parte. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, rendendo definitiva la cartella di pagamento e consentendo all'ADER di procedere alla riscossione coattiva dell'importo dovuto presso l'azienda agricola ricorrente.
Massima
La cartella di pagamento relativa a prelievi su prodotti agricoli è legittima quando fondata su un accertamento amministrativo correttamente effettuato in conformità alla normativa vigente al momento della prestazione, salvo ricorrano vizi procedurali o formali sostanziali tali da determinarne l'illegittimità e l'annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente FF Alessandra Tagliasacchi, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - della cartella di pagamento n. 019 2021 001011637 24 000 dell'importo di euro 223.875,91 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2002/2003 e 2003/2004; - del presupposto ruolo ordinario n. 2021/004608 reso esecutivo in data 23.6.2021; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento. sul ricorso numero di registro generale 833 del 2021, proposto da Azienda Agricola Gusmaroli dei F.lli Gusmaroli Bortolo Francesco e Gian Luigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso ed Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea e dell’Ader; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte inammissibile, per il resto lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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