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Sentenza n. 202300242/2023

Sentenza n. 202300242/2023

AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300242/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Agricola della Torre Simone e Paolo S.S. ha ricevuto in data 21 settembre 2021 una cartella di pagamento dell'importo di euro 339.836,55 relativa al cosiddetto prelievo latte sulle consegne riferito ai periodi 1996/1997 e 2000/2001. La cartella è stata emessa da ADER, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il recupero di un debito tributario originariamente amministrato da AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. La ricorrente ha tempestivamente impugnato tale cartella e il sottostante ruolo ordinario n. 2021/002475, ritenendo illegittima la riscossione di un importo tributario riferito a periodi ormai molto lontani nel tempo e soggetto a molteplici vicissitudini normative. La controversia si è sviluppata pertanto intorno alla legittimità della pretesa tributaria della pubblica amministrazione nei confronti di un'azienda agricola, coinvolgendo questioni di notevole rilevanza giuridica concernenti la decadenza dei termini di riscossione e la corretta applicazione della disciplina del prelievo latte.

Il quadro normativo

Il prelievo latte sulle consegne era un contributo obbligatorio istituito nell'ambito della normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari, disciplinato nel corso dei decenni da molteplici disposizioni di legge nazionale e comunitaria. Tale prelievo aveva natura di entrata tributaria e costituiva un'obbligazione solidale a carico dei soggetti che effettuavano consegne di latte a caseifici e altri centri di raccolta. La riscossione di tale tributo era stata affidata originariamente alle agenzie specializzate del settore agricolo e successivamente trasferita alle strutture ordinarie di riscossione. Nel corso degli anni duemila la disciplina del prelievo latte ha subito modifiche significative fino alla sua progressiva eliminazione, creando incertezze circa l'ancora di legge per la riscossione di importi antecedenti e i termini entro i quali la pubblica amministrazione poteva esercitare l'azione di recupero dei debiti non versati.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia risiedeva nella legittimità della riscossione coattiva attraverso la cartella di pagamento di un debito tributario riferito a periodi così remoti, distanti più di venti anni dal momento dell'emissione della cartella stessa. Si ponevano questioni delicate concernenti se i termini di decadenza della pretesa tributaria fossero stati rispettati, se sussistessero vizi procedurali nell'emanazione della cartella e della sottostante determinazione del debito, e se la normativa invocata dalla pubblica amministrazione trovasse ancora applicazione nei confronti di tributi riferiti a periodi anteriori alle modifiche e alla successiva abolizione del prelievo latte. Inoltre erano in gioco le garanzie di certezza del diritto e la tutela dei contribuenti dalla pretesa di riscossione di debiti acquisiti da tempo e non more controversi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, mediante un esame approfondito della documentazione prodotta e degli atti del procedimento, che la cartella di pagamento fosse affetta da vizi che ne inficiavano la legittimità complessiva. Il collegio giudicante ha riconosciuto che la riscossione di un importo tributario riferito a periodi tanto remoti, in assenza di una corretta verifica della sussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio della pretesa fiscale a distanza di decenni, comportasse una violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità amministrativa. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevanti i vizi procedurali nel procedimento di riscossione e la mancanza di una chiara base giuridica per la riattivazione di obbligazioni tributarie originariamente afferenti a un tributo nel frattempo oggetto di profonde modifiche normative. La decisione di accogliere il ricorso in parte riflette la conclusione che la pretesa amministrativa non potesse essere sostenuta nelle forme e nei termini in cui era stata proposta, sebbene il giudice non abbia ritenuto di pronunciarsi su una questione di completo rigetto.

La decisione

Il Tribunale ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Società Agricola della Torre Simone e Paolo S.S. e ha annullato la cartella di pagamento n. 035 2021 00080682 58 000, il sottostante ruolo ordinario n. 2021/002475 e ogni atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento di riscossione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale ciascuna parte sostiene i propri oneri processuali in considerazione dell'esito parzialmente favorevole al ricorrente. La sentenza è divenuta esecutiva a carico dell'autorità amministrativa competente, imponendo a ADER e AGEA di conformarsi al pronunciamento annullando i relativi atti di riscossione e astenersi da ulteriori azioni di recupero del medesimo credito sulla base della cartella impugnata.

Massima

Quando la riscossione coattiva di un tributo è esercitata a distanza di decenni dal periodo di riferimento del presupposto d'imposta e in assenza di una corretta verifica della perdurante applicabilità della norma tributaria, la cartella di pagamento è affetta da vizi procedurali e sostanziali che ne determinano l'illegittimità e l'annullabilità in sede di giurisdizione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente, Estensore
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080682 58 000 dell'importo di euro 339.836,55 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1996/1997 e 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 21.9.2021 (doc. 1);
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.6.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2021, proposto da
Società Agricola della Torre Simone e Paolo S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Botasso, Enrico Corsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come in motivazione precisato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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