AGRICOLTURA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300024/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda una controversia sorta tra due soci di un'azienda agricola, Gianpietro Ranghetti e Francesca Ranghetti, e due organismi amministrativi: l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e l'ADER (Agenzia delle Entrate - Riscossione). Nel dicembre 2021 i ricorrenti hanno ricevuto due identiche intimazioni di pagamento, rispettivamente numerate 019 2021 90017409 48/000 e 019 2021 90017410 49/000, emesse dalla sede di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Ciascuna intimazione chiedeva il pagamento in solido della medesima somma di 265.590,11 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, riferita alle campagne agrarie 2002-2003 e 2003-2004. I ricorrenti hanno depositato il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestando la legittimità e la correttezza di tali intimazioni e chiedendone l'annullamento.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel complesso ambito del diritto amministrativo tributario e della gestione dei contributi comunitari in agricoltura. La questione coinvolge la responsabilità solidale dei soci per i debiti dell'azienda, la corretta applicazione dei termini di prescrizione e decadenza per i recuperi di somme dovute, nonché il rispetto dei principi procedurali nella fase di intimazione e riscossione coattiva. Si applicano inoltre le disposizioni sulla legittimazione attiva del ricorrente, sul ricorso amministrativo, sulla ricevibilità delle questioni dedotte e sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi. La disciplina dei prelievi supplementari e della riscossione dei debiti agricoli comporta l'interazione tra normativa comunitaria e ordinamento nazionale, nonché tra la competenza dell'AGEA per le questioni di merito agricolo e quella dell'ADER per la gestione della riscossione.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità delle intimazioni di pagamento mosse contro i singoli soci per un debito derivante dalla gestione dell'azienda agricola e risalente alle campagne 2002-2003 e 2003-2004. Si poneva la questione della legittimazione attiva dei ricorrenti a impugnare determinati aspetti delle intimazioni, della tempestività del ricorso amministrativo, e della fondatezza nel merito delle contestazioni circa l'importo dovuto, la corretta procedura seguita e l'eventuale estinzione del debito per prescrizione. La circostanza che le due intimazioni fossero identiche, pur riferite formalmente a due procedimenti distinti, rappresentava essa stessa un elemento di criticità procedurale e di illegittimità potenziale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha effettuato un duplice scrutinio: prima ha valutato la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo soggettivo e formale, in relazione alle questioni proposte dalle ricorrenti; successivamente ha esaminato il merito delle questioni giuridiche dedotte. Parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile, probabilmente perché alcune delle deduzioni avanzate non erano sufficientemente articolate, mancavano della necessaria specificità, oppure non potevano essere portate in discussione in sede amministrativa per ragioni procedurali o di competenza. La parte ammissibile del ricorso è stata respinta nel merito, indicando che il giudice ha ritenuto le intimazioni di pagamento, almeno per gli aspetti vagliati, conformi all'ordinamento giuridico e correttamente emanate dagli organi competenti. Il tribunale non ha riscontrato illegittimità procedurali decisive né l'intervenuta prescrizione del debito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato una sentenza parzialmente soccombente per i ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile nella parte relativa ad alcune questioni e respingendolo nella parte ammissibile e venuta in discussione. Le intimazioni di pagamento rimangono dunque effettive nei confronti dei ricorrenti per l'importo controverso di 265.590,11 euro cadauna. Il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti, distribuendo equamente gli oneri processuali a fronte dell'esito misto della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva secondo i termini di legge, vincolando le amministrazioni al rispetto del provvedimento giurisdizionale.
Massima
La responsabilità solidale dei soci per i debiti dell'azienda agricola relativi a prelievi supplementari comunitari non è esclusa dall'azione amministrativa di riscossione coattiva, salvo che il ricorrente non deduca e provi specificamente l'avvenuta prescrizione, l'illegittimità procedurale decisiva o l'errore materiale nella quantificazione della somma.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento: - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017409 48/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 265.590,11 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003 e 2003-2004; - dell’intimazione di pagamento n. 019 2021 90017410 49/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, inviata mediante lettera raccomandata in data 23 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto a uno dei due soci dell’azienda agricola il pagamento in solido della somma di € 265.590,11 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2002-2003 e 2003-2004. sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2021, proposto da Gianpietro Ranghetti, Francesca Ranghetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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